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Legge

L.R. Umbria 20/2008

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 20/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) dell’Umbria, definendone funzioni consultive, di proposta e raccordo con Regione e enti locali, composizione, elezione, funzionamento, supporto e copertura finanziaria. Prevede pareri obbligatori su atti regionali rilevanti e norme transitorie collegate alla costituzione del nuovo CAL.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria

La legge regionale disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, partecipazione ai processi decisionali regionali e rappresentanza unitaria delle autonomie locali umbre. La normativa regola funzioni, procedimenti consultivi, composizione, elezione, funzionamento, supporto organizzativo e finanziario, oltre alle disposizioni transitorie per la sua prima costituzione.

Funzioni e competenze

Il CAL esercita l’iniziativa legislativa regionale nei limiti previsti dallo Statuto e rende pareri obbligatori su una serie di atti di rilievo, in particolare su programmazione regionale, bilancio e rendiconto, allocazione ed esercizio di funzioni degli enti locali, decentramento amministrativo, recepimento di atti normativi dell’Unione europea, esercizio dei poteri sostitutivi e individuazione di indicatori per valutare gli effetti delle politiche regionali sulle autonomie locali.

Svolge inoltre funzioni di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune tra enti locali, Regione e Stato, trasmette un rapporto annuale, rappresenta le istanze delle autonomie nel processo di partecipazione alla formazione degli atti comunitari e alla programmazione europea dei fondi strutturali e di investimento, e può proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere questioni di legittimità costituzionale contro leggi statali lesive delle competenze locali.

Il CAL può essere convocato in specifiche sessioni per gli atti europei e per la programmazione europea e, nei limiti previsti, trasmette periodicamente relazioni, programmi di attività e rendiconti finanziari agli organi regionali competenti.

Pareri e procedimento

La legge distingue il procedimento a seconda che l’atto sia di iniziativa regionale o di altri soggetti e a seconda che debba essere esaminato dall’Assemblea legislativa o dalla Giunta regionale. Il CAL rende i pareri entro termini predeterminati, normalmente di 20 giorni per gli atti più rilevanti e di 10 giorni per il bilancio di previsione; per gli atti della Giunta i termini sono analoghi. In caso di urgenza i termini possono essere ridotti fino alla metà.

Se il termine decorre inutilmente, il parere può essere omesso e l’organo competente procede comunque. Se il parere è reso dopo la scadenza ma prima della conclusione dell’esame, può valere come osservazione. Quando il parere è stato espresso e l’atto subisce modifiche ampie e sostanziali, è possibile richiedere un nuovo parere.

Se l’organo regionale intende discostarsi dal parere obbligatorio su atti relativi a funzioni e competenze dei Comuni e delle Province, la deliberazione richiede la maggioranza assoluta dei componenti; la Giunta, per i propri atti, deve motivare il rigetto del parere e comunicarlo agli organi regionali e al CAL.

Intese con la Regione

Le intese previste da leggi regionali si formano in una Conferenza Regione-CAL, con partecipazione della Giunta regionale e del CAL. L’intesa richiede la volontà conforme del rappresentante regionale e del Presidente del CAL, su deliberazione approvata dal 60% dei componenti del CAL. La Conferenza deve esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento dell’atto approvato dalla Giunta; se l’intesa non interviene, la Giunta può trasmettere l’atto al Consiglio regionale solo per la tutela di preminenti interessi generali.

Conferenza sanitaria e socio-sanitaria

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è ricondotta nell’ambito del CAL, quale sua sezione, con rinvio alla disciplina della legge regionale in materia di ordinamento del servizio sanitario regionale.

Composizione e sede

Il CAL è composto da membri di diritto e da membri elettivi/designati. Sono membri di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti. I membri elettivi/designati comprendono rappresentanti delle Province, dei Comuni sopra e sotto le diverse soglie demografiche e dei Presidenti delle ex Comunità montane o delle unioni speciali di comuni, secondo la disciplina vigente del testo consolidato.

La sede legale è presso l’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Elezione e designazione dei componenti

La legge disciplina in modo dettagliato le modalità di elezione dei rappresentanti provinciali e comunali, differenziando le procedure per classi demografiche, numero di delegati, liste contrapposte o uniche, quorum di sottoscrizione, rappresentanza di genere e rappresentanza territoriale. Per alcuni componenti dei Comuni sotto i 15.000 abitanti sono previste designazioni interne delle assemblee dei Sindaci, con termini di 45 giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea legislativa.

Le elezioni sono convocate dall’Assemblea legislativa, in genere nello stesso giorno, e i risultati sono comunicati al Presidente della Giunta regionale. Sono previste regole per la riconvocazione delle assemblee elettorali se non si raggiunge il numero dei componenti da eleggere.

Nomina, insediamento e organi interni

Sulla base dei risultati elettorali e delle designazioni, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Nella prima seduta il CAL elegge il Presidente e due Vice Presidenti, che compongono l’Ufficio di Presidenza. Il funzionamento interno, le convocazioni anche telematiche, le cause di assenza ingiustificata, le sostituzioni, le maggioranze deliberative, il gettone di presenza, i rimborsi spese e le articolazioni funzionali sono demandati al regolamento interno approvato a maggioranza assoluta.

Partecipazione alle sedute e deleghe

I membri di diritto possono delegare altri componenti delle rispettive giunte o, secondo le precisazioni del testo consolidato, soggetti interni agli enti nei limiti indicati; la delega è esclusa per i membri elettivi. Il testo consolidato prevede anche la possibilità di conferire la delega di volta in volta o, per i membri di diritto, in via permanente, con riferimento agli argomenti trattati.

Il Presidente del CAL può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Università, scuole, Camera di commercio, organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali.

Rinnovo, decadenza e sostituzioni

Il CAL è rinnovato quando elezioni amministrative coinvolgono oltre il 50% dei Comuni della Regione; la convocazione delle assemblee elettorali avviene entro 90 giorni dal primo turno o dal ballottaggio, con esclusione del mese di agosto dal computo del termine. I componenti decadono se cessano dalla carica di provenienza o, per i membri elettivi/designati, per assenze ingiustificate reiterate secondo le soglie fissate dal regolamento interno.

Le sostituzioni avvengono, a seconda dei casi, con il nuovo titolare della carica o con il primo dei non eletti della lista di appartenenza. Se non vi sono candidati disponibili, il CAL continua ad operare con i componenti rimasti in carica, salvo il superamento delle soglie che impongono il rinnovo.

Struttura di supporto

La Regione/Assemblea legislativa assicura al CAL le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie. La struttura di supporto è definita dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL, e può comprendere anche personale degli enti locali, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. La struttura dipende funzionalmente dall’Ufficio di Presidenza del CAL e predispone anche dossier di sintesi normativa e raccolte di buone pratiche.

Gettoni di presenza, rimborsi e spese di funzionamento

Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini del TUEL, alle riunioni degli organi di appartenenza. Il testo consolidato prevede gettoni di presenza e rimborsi spese per componenti e organi interni, con importi e criteri rinviati alle versioni vigenti della norma e al regolamento interno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle ulteriori spese istituzionali per il Presidente e i Vice Presidenti fuori sede. I gettoni e i rimborsi sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL.

Disposizioni finanziarie

Per il 2009 la copertura è individuata su specifiche unità previsionali del bilancio regionale. Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con legge finanziaria regionale e, dal 2017, con la legge di bilancio, nei capitoli dedicati alle spese correnti per gli organi istituzionali. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Il nuovo CAL doveva essere costituito per la prima volta entro 90 giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgevano oltre il 50% dei Comuni e delle Province della Regione. Fino alla costituzione, il precedente organo ha continuato a svolgere le sue funzioni.

Sono abrogati, dalla data di costituzione del nuovo CAL, l’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 1998 e l’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000; i rinvii normativi a tali disposizioni si intendono riferiti alla presente legge.

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