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Legge

L.R. Umbria 25/2008

Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale.

Normativa regionaleL.R. Umbria 25/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria politiche e strumenti per sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo, con focus su PMI, ricerca, reti d’impresa, semplificazione, internazionalizzazione e poli tecnologici. Prevede programmazione pluriennale e annuale, monitoraggio e clausole valutative; le parti su artigianato modificano la L.R. 42/1988. In gran parte ancora utile, ma alcune previsioni sono storicizzate o riferite al primo programma 2009.

Sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale umbro

Sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo umbro

La legge regionale dell’Umbria n. 25 del 2008 definisce il quadro delle politiche industriali regionali per sostenere sviluppo, innovazione, competitività e occupazione del sistema produttivo, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. La disciplina opera solo nel territorio umbro e si coordina con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e l’integrazione dei processi di innovazione, orientando le politiche alla sostenibilità, alla competitività e al partenariato economico-sociale. La legge mira anche a rafforzare sicurezza sul lavoro, responsabilità sociale d’impresa, qualità delle relazioni industriali, sostenibilità ambientale e pari opportunità.

La disciplina si applica alle micro, piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria vigente. Sono altresì richiamati, per il ruolo di supporto, poli di innovazione, distretti, reti di impresa, soggetti finanziari, università, centri di ricerca ed enti pubblici.

Obiettivi delle politiche regionali

Gli obiettivi principali sono:

  • crescita permanente di ricerca e innovazione nel sistema produttivo;
  • aumento della capacità competitiva e della produttività delle imprese;
  • rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali a servizio delle imprese;
  • piena e buona occupazione, con attenzione alle professionalità tecniche e scientifiche;
  • maggiore integrazione economica e territoriale per sostenere sviluppo e coesione sociale.

Linee di intervento e destinatari

Gli interventi regionali si articolano in due grandi aree: politiche per la competitività del sistema e politiche per la competitività delle imprese.

Tra le politiche di sistema rientrano, in sintesi, interventi su:

  • reti di insediamento e logistica produttiva;
  • accessibilità e connettività per le imprese;
  • capitale umano e qualificazione professionale;
  • semplificazione amministrativa ed efficienza della PA;
  • rete della ricerca e diffusione dell’innovazione;
  • energia a costi competitivi, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
  • servizi finanziari e accesso al credito;
  • valorizzazione delle eccellenze umbre e dell’artigianato artistico;
  • ruolo delle multinazionali;
  • responsabilità sociale, sicurezza e relazioni industriali.

Le politiche rivolte alle imprese riguardano soprattutto:

  • ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione;
  • internazionalizzazione produttiva e commerciale;
  • investimenti;
  • servizi innovativi e figure manageriali qualificate;
  • tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • sistemi di gestione e certificazioni;
  • sostenibilità ambientale ed energetica;
  • reti di impresa;
  • credito, capitalizzazione e creazione di impresa, con attenzione a start up tecnologiche, imprenditoria femminile e giovanile e autoimprenditorialità.

I destinatari comprendono imprese singole o associate, poli e distretti, soggetti che intendono avviare nuove attività, consorzi fidi, istituzioni creditizie, investitori istituzionali, società regionali, università, centri di ricerca ed enti locali. Sono escluse dagli interventi relativi alla competitività delle imprese le imprese agricole; le imprese commerciali, del terziario, artigiane e cooperative possono accedere solo se compatibili con la loro disciplina settoriale.

Strumenti di intervento e forme di aiuto

La Regione può intervenire con:

  • contributi e altri aiuti agli investimenti, inclusi quelli ambientali e per ricerca/innovazione;
  • servizi alle imprese;
  • servizi finanziari;
  • infrastrutture per il sistema produttivo;
  • formazione e qualificazione del capitale umano;
  • promozione e animazione economica;
  • strutture e servizi per internazionalizzazione, ricerca e innovazione.

Il sostegno alla creazione d’impresa può consistere in:

  • supporto a start up tecnologiche e spin off accademici e industriali;
  • promozione dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, con misure specifiche per l’imprenditoria femminile;
  • sostegno al primo insediamento in Umbria di iniziative produttive di rilievo, anche tramite pacchetti localizzativi.

Gli strumenti di sostegno economico possono assumere varie forme, tra cui contributi in conto capitale o interessi, finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali, garanzie, fondi di garanzia e strumenti per la capitalizzazione d’impresa. Ogni beneficio pubblico alle imprese è qualificato come aiuto di Stato e deve essere attuato nel rispetto della disciplina comunitaria vigente al momento della concessione, con eventuale notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Programmazione pluriennale e annuale

Le politiche sono attuate mediante un ciclo programmatico fondato su:

  • documento di indirizzo pluriennale;
  • programma annuale;
  • misure di attuazione;
  • monitoraggio, controllo e valutazione.

Il documento pluriennale è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale; definisce strategie e obiettivi di medio-lungo periodo, indicatori di risultato e un quadro finanziario di massima. Il programma annuale, coerente con la programmazione di bilancio regionale, specifica assi prioritari, misure e risorse.

Per artigianato, cooperazione, commercio e terziario la programmazione avviene secondo le relative discipline settoriali. Le politiche sul capitale umano restano disciplinate anche da norme e atti specifici di settore.

Attuazione, monitoraggio e valutazione

Il programma annuale può essere attuato tramite:

  • progetti pubblici con pluralità di misure;
  • bandi e avvisi con requisiti, spese ammissibili e criteri di selezione;
  • attività di animazione svolte anche da agenzie e società regionali;
  • procedure aperte e di evidenza pubblica per iniziative di interesse pubblico.

Sono possibili partecipazioni e cofinanziamenti a programmi nazionali e comunitari o iniziative con altre Regioni. Le misure possono essere gestite direttamente dalla Regione, da agenzie in house, dagli enti locali o da soggetti selezionati con procedure pubbliche.

La Giunta effettua il monitoraggio e la valutazione del programma, trasmettendo annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sui risultati e sugli eventuali correttivi.

Innovazione, ricerca, poli, distretti e reti

La legge dedica un intero blocco di interventi all’innovazione e alla ricerca. La Regione promuove:

  • innovazione tecnologica, produttiva, organizzativa e gestionale;
  • ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico;
  • relazioni tra imprese, università e strutture di ricerca;
  • alta formazione, qualificazione del capitale umano e apprendimento permanente;
  • partecipazione a piattaforme tecnologiche e programmi quadro europei;
  • aumento e qualificazione dei ricercatori, con inserimento nelle imprese.

Sono previsti:

  • poli di innovazione, come raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca attivi in un settore, per favorire attività innovativa, laboratori condivisi, scambio di conoscenze e trasferimento tecnologico;
  • poli di eccellenza, fondati su concentrazioni di imprese integrate e su attori istituzionali di sostegno all’economia locale, formalizzati anche mediante accordi di programma e convenzioni;
  • distretti tecnologici, privilegiabili nelle politiche regionali e promuovibili anche con Stato e altre Regioni;
  • reti di impresa regionali e sovraregionali, con particolare attenzione alle PMI e ai rapporti con le grandi imprese, soprattutto se impegnate in ricerca e sviluppo sperimentale.

Semplificazione amministrativa e rapporti con le imprese

La legge pone la semplificazione amministrativa come principio guida. La Regione assicura:

  • accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese;
  • consultabilità reciproca delle banche dati pubbliche;
  • banca dati dei contributi concessi;
  • rilevazioni periodiche sui rapporti tra PA e imprese.

Per le attività economiche rientranti nella competenza legislativa regionale, avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione possono essere subordinati a una dichiarazione del legale rappresentante che attesti conformità o regolarità; restano comunque fermi i controlli successivi, la vigilanza e il rispetto della normativa comunitaria e speciale.

Cooperazione e programmi esterni

La Regione favorisce la partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali, al fine di integrare il tessuto produttivo umbro con realtà più dinamiche e di sostenere la competitività e l’innovazione.

Risorse, finanziamento e clausole valutative

Le politiche sono cofinanziate con risorse comunitarie, nazionali e regionali. Una norma finanziaria specifica destina la copertura degli interventi collegati alla promozione della rete della ricerca scientifica e della diffusione dell’innovazione alle risorse regionali indicate, con quantificazione annuale demandata alla legge finanziaria regionale.

Il primo programma annuale doveva essere adottato entro il 30 giugno 2009: la previsione ha quindi natura storica e non disciplina più un termine attuale. La legge contiene inoltre una clausola valutativa: la Giunta deve riferire annualmente e, dopo il terzo anno dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni, sui risultati e sugli effetti prodotti, con pubblicazione delle relazioni dopo l’esame consiliare.

Modifiche alla disciplina regionale dell’artigianato

La legge modifica la L.R. 7 novembre 1988, n. 42 in materia di artigianato. In particolare:

  • aggiorna le funzioni degli organi competenti alla tenuta dell’Albo delle imprese artigiane;
  • sostituisce la disciplina dell’iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo, prevedendo una comunicazione del legale rappresentante che produce effetti dalla data di presentazione;
  • dispone controlli e accertamenti da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato;
  • abroga gli articoli 31, 32 e 33 della L.R. 42/1988.

Valutazione di attualità

La legge è ancora rilevante come quadro di riferimento generale per le politiche regionali di sviluppo, innovazione e competitività in Umbria. Tuttavia risultano ormai storicizzate le disposizioni sul primo programma annuale e le clausole riferite ai primi anni di attuazione; inoltre la parte di modifica della L.R. 42/1988 ha natura ormai consolidata nel tempo.

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