Cassazione Penale, Ordinanza n. 35564/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bologna aveva applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di tentato furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'erronea qualificazione giuridica della decisione per non avere riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha rilevato che il ricorso, proposto avverso una sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, era inammissibile perché non rientrava nei ristretti motivi di impugnazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non denunciava vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza, in sostanza, mirava solo a contestare il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, tema incompatibile con i limiti del ricorso avverso il patteggiamento e, comunque, non coerente con l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era una decisione ex art. 444 c.p.p. e che il motivo dedotto non era fra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale sanzione per i profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento resa dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017.
art. 62, n. 4, cod. pen.
menzionato come attenuante invocata dal ricorrente, ma la censura è ritenuta estranea ai motivi di ricorso consentiti contro il patteggiamento.
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017
indicato come discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento la mera censura sul mancato riconoscimento di un'attenuante, quando la doglianza non si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- L'illegalità della pena costituisce motivo autonomo di ricorso avverso il patteggiamento; se la pena applicata è legale, la censura non può essere riqualificata come doglianza ammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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