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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39988/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori redditi d'impresa ai fini IVA e IRAP per l'anno 2012, fondandosi sulle movimentazioni bancarie rilevate su conti intestati ai soci; parallelamente erano stati emessi avvisi di accertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che l'Ufficio non avesse provato, nemmeno per presunzioni, che i movimenti bancari sui conti dei soci fossero riferibili alla società. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel pretendere una prova dell'Ufficio troppo rigorosa e nel non riconoscere che, in presenza di una compagine ristretta e di rilevanti movimenti bancari su conti dei soci, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'estraneità delle singole operazioni all'attività societaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio per cui, negli accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti intestati a soci, amministratori o soggetti collegati possono essere utilizzate anche quando l'intestazione non sia formalmente all'ente, purché l'amministrazione provi, anche per presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alla società. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente escluso tale riferibilità, nonostante la ristretta base sociale, il rapporto di collaborazione tra i soci e la società e la modesta capacità reddituale personale dei soci rispetto all'entità delle movimentazioni contestate. La Corte ha quindi affermato che spettava ai contribuenti fornire una prova contraria analitica, distinta per ciascuna movimentazione, idonea a dimostrare l'estraneità delle somme ai fatti imponibili. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'utilizzazione, in sede di accertamento, dei dati risultanti dai conti bancari; la presunzione opera anche per conti intestati ai soci quando sia dimostrata la sostanziale riferibilità alla società e spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Norma omologa in materia IVA rispetto a quella sulle imposte dirette; legittima l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie con conseguente inversione dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia attivato la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie rilevate.

  • art. 2729 c.c.

    Le movimentazioni bancarie su conti dei soci possono fondare una presunzione grave, precisa e concordante di riferibilità all'attività della società, ove ricorrano elementi ulteriori come ristrettezza della compagine e rapporti di collaborazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la fase camerale e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari relativi a società di persone, la prova presuntiva della riferibilità delle movimentazioni ai conti intestati ai soci può essere desunta anche da elementi indiziari quali la ristretta base sociale, i rapporti di collaborazione e la modesta capacità reddituale personale degli intestatari.
  • L'amministrazione finanziaria non deve dimostrare necessariamente la fittizietà formale dell'intestazione del conto: è sufficiente provare, anche per presunzioni, la sostanziale riferibilità del rapporto o di singole movimentazioni alla sfera societaria.
  • Una volta operante la presunzione legale di riferibilità delle operazioni bancarie all'attività d'impresa, il contribuente deve offrire una prova contraria analitica e specifica per ciascun versamento o prelievo, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • Il giudice di merito, quando siano accertate movimentazioni rilevanti su conti di soci di una compagine ristretta, deve verificare rigorosamente la specificità e l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni fornite, senza sostituire al criterio legale della presunzione una valutazione meramente astratta di verosimiglianza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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