Cassazione Civile, Ordinanza n. 39988/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori redditi d'impresa ai fini IVA e IRAP per l'anno 2012, fondandosi sulle movimentazioni bancarie rilevate su conti intestati ai soci; parallelamente erano stati emessi avvisi di accertamento ai fini IRPEF nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che l'Ufficio non avesse provato, nemmeno per presunzioni, che i movimenti bancari sui conti dei soci fossero riferibili alla società. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel pretendere una prova dell'Ufficio troppo rigorosa e nel non riconoscere che, in presenza di una compagine ristretta e di rilevanti movimenti bancari su conti dei soci, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'estraneità delle singole operazioni all'attività societaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio per cui, negli accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti intestati a soci, amministratori o soggetti collegati possono essere utilizzate anche quando l'intestazione non sia formalmente all'ente, purché l'amministrazione provi, anche per presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alla società. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente escluso tale riferibilità, nonostante la ristretta base sociale, il rapporto di collaborazione tra i soci e la società e la modesta capacità reddituale personale dei soci rispetto all'entità delle movimentazioni contestate. La Corte ha quindi affermato che spettava ai contribuenti fornire una prova contraria analitica, distinta per ciascuna movimentazione, idonea a dimostrare l'estraneità delle somme ai fatti imponibili. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'utilizzazione, in sede di accertamento, dei dati risultanti dai conti bancari; la presunzione opera anche per conti intestati ai soci quando sia dimostrata la sostanziale riferibilità alla società e spetta al contribuente fornire la prova contraria.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
Norma omologa in materia IVA rispetto a quella sulle imposte dirette; legittima l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie con conseguente inversione dell'onere probatorio.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova contraria grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia attivato la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie rilevate.
art. 2729 c.c.
Le movimentazioni bancarie su conti dei soci possono fondare una presunzione grave, precisa e concordante di riferibilità all'attività della società, ove ricorrano elementi ulteriori come ristrettezza della compagine e rapporti di collaborazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per la fase camerale e la proposta del relatore.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari relativi a società di persone, la prova presuntiva della riferibilità delle movimentazioni ai conti intestati ai soci può essere desunta anche da elementi indiziari quali la ristretta base sociale, i rapporti di collaborazione e la modesta capacità reddituale personale degli intestatari.
- L'amministrazione finanziaria non deve dimostrare necessariamente la fittizietà formale dell'intestazione del conto: è sufficiente provare, anche per presunzioni, la sostanziale riferibilità del rapporto o di singole movimentazioni alla sfera societaria.
- Una volta operante la presunzione legale di riferibilità delle operazioni bancarie all'attività d'impresa, il contribuente deve offrire una prova contraria analitica e specifica per ciascun versamento o prelievo, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- Il giudice di merito, quando siano accertate movimentazioni rilevanti su conti di soci di una compagine ristretta, deve verificare rigorosamente la specificità e l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni fornite, senza sostituire al criterio legale della presunzione una valutazione meramente astratta di verosimiglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →