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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-844/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2021. — CS e Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt contro Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen e technoRent International GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile – Articolo 183 – Rimborso dell’eccedenza di IVA – Interessi di mora – Assenza di normativa nazionale – Principio della neutralità fiscale – Applicabilità diretta delle disposizioni del diritto dell’Unione – Principio di interpretazione conforme. — Causa C-844/19

Giurisprudenza europea62019CJ0844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il tema degli interessi dovuti per il ritardato rimborso di crediti IVA in Austria, in assenza di una disciplina nazionale generale. Stabilisce che il principio di neutralità fiscale impone il pagamento di interessi sia per l’eccedenza IVA ex articolo 183 sia per i rimborsi conseguenti a rettifica della base imponibile ex articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA. Il giudice nazionale deve garantire l’effettività del diritto dell’Unione mediante interpretazione conforme del diritto interno, ma non può procedere ad applicazioni analogiche incompatibili con il diritto nazionale o con il perimetro della direttiva 2008/9.

Rimborso IVA tardivo e diritto agli interessi: applicazione degli articoli 90, paragrafo 1, e 183 della direttiva 2006/112/CE alla luce del principio di neutralità fiscale, in assenza di una disciplina nazionale espressa.

La questione giuridica

Se dal diritto dell’Unione discenda un diritto direttamente azionabile agli interessi di mora per il ritardato rimborso di un credito IVA, sia quando il credito deriva da un’eccedenza di IVA ai sensi dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, sia quando deriva da una rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1; in caso affermativo, da quando decorrono gli interessi e se, in assenza di una norma nazionale, possa applicarsi per analogia l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE.

Principio di diritto

L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, impongono che il rimborso di un credito IVA avvenga con corresponsione di interessi quando il pagamento non è effettuato entro un termine ragionevole, sia che il credito derivi da una riduzione della base imponibile sia che derivi da un’eccedenza di IVA; se il diritto nazionale non disciplina gli interessi, il giudice nazionale deve, nei limiti del possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione, senza applicazioni analogiche contra legem e senza estendere automaticamente l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9 a situazioni fuori dal suo ambito di applicazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 183 direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 1 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 19, paragrafo 2, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 21 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 26 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, direttiva 2008/9/CE
  • Bundesabgabenordnung (BAO), articolo 205
  • Bundesabgabenordnung (BAO), articolo 205a

Rimborso IVA tardivo e interessi di mora nel diritto dell’Unione

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti provenienti dal Verwaltungsgerichtshof austriaco, relativi al diritto a percepire interessi per il ritardato rimborso di crediti IVA. La Corte si pronuncia sul rapporto tra gli articoli 90, paragrafo 1, e 183 della direttiva 2006/112/CE, il principio di neutralità fiscale e l’assenza, nel diritto austriaco, di una disciplina generale sugli interessi per ritardi nel rimborso IVA.

Fatti e procedimento principale

Nel primo procedimento, CS aveva dichiarato un’eccedenza IVA per il mese di agosto 2007, poi ridotta dall’amministrazione e successivamente riconosciuta integralmente solo all’esito del ricorso. CS chiedeva quindi gli interessi sull’importo rimborsato a decorrere dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 205a BAO, ma la domanda veniva respinta.

Nel secondo procedimento, technoRent International GmbH aveva chiesto il rimborso di un credito IVA derivante da una riduzione del prezzo di vendita successiva alle operazioni imponibili. L’amministrazione recuperava inizialmente la somma accreditata, poi la Commissione tributaria indipendente riconosceva il diritto al rimborso. La società chiedeva inoltre interessi per il periodo di indisponibilità delle somme; la domanda veniva accolta solo parzialmente e la controversia giungeva in cassazione amministrativa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla riduzione della base imponibile in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento o riduzione di prezzo;
  • l’articolo 167 della direttiva IVA, sul sorgere del diritto a detrazione;
  • l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il riporto o il rimborso dell’eccedenza di IVA;
  • la direttiva 2008/9/CE e, in particolare, gli articoli 22, 26 e 27, che prevedono il pagamento di interessi nei rimborsi ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso;
  • gli articoli 205 e 205a BAO, che nel diritto austriaco non introducono una disciplina generale degli interessi sui rimborsi IVA.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente:

  • se il diritto dell’Unione riconosca un diritto direttamente applicabile agli interessi di mora per il ritardato rimborso di un credito IVA, anche in assenza di una norma nazionale;
  • se tale diritto sussista anche quando il credito deriva da una rettifica della base imponibile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA;
  • se, in difetto di disciplina nazionale, possa applicarsi per analogia la regola dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9/CE, pur trattandosi di controversie fuori dal suo ambito applicativo.

Ragionamento della Corte: il principio di neutralità fiscale

La Corte ricorda la propria costante giurisprudenza secondo cui il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e mira a esonerare integralmente l’imprenditore dall’onere dell’imposta. Da ciò deriva che il sistema comune dell’IVA deve garantire la neutralità fiscale, evitando che il soggetto passivo sopporti, anche temporaneamente, il peso finanziario dell’imposta.

Con riguardo all’articolo 183 della direttiva IVA, la Corte ribadisce che gli Stati membri dispongono di un margine nella determinazione delle modalità di rimborso, ma tali modalità non possono ledere la neutralità fiscale. Se il rimborso dell’eccedenza avviene oltre un termine ragionevole, il soggetto passivo deve essere compensato per la perdita finanziaria subita mediante interessi di mora.

La Corte estende espressamente questo ragionamento alle ipotesi di rimborso derivanti dalla riduzione della base imponibile ex articolo 90, paragrafo 1. Anche in questo caso, infatti, il soggetto passivo resta privato della disponibilità di somme che gli spettano e subisce un pregiudizio finanziario incompatibile con la neutralità fiscale se non riceve interessi per il ritardo.

Irrilevanza dell’articolo 27 della direttiva 2008/9/CE nel caso di specie

La Corte esclude che l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/9 possa modificare la soluzione. Tale disposizione ha natura residuale e tutela i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso in un contesto specifico; non consente di desumere che il diritto dell’Unione ammetta l’assenza di interessi nei casi di ritardo.

Poiché i procedimenti principali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/9, non è possibile un’applicazione analogica di quella disciplina per colmare una supposta lacuna. La Corte osserva inoltre che non esiste una lacuna del diritto dell’Unione tale da giustificare un’estensione analogica della norma.

Obblighi del giudice nazionale

Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, la Corte rileva che né l’articolo 90 né l’articolo 183 precisano il tasso di interesse o il dies a quo. In linea di principio, la disciplina attuativa rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Tuttavia, il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione attraverso un’interpretazione conforme del diritto interno, considerando l’ordinamento nel suo complesso. Questo obbligo incontra il limite del divieto di interpretazione contra legem e dei principi generali, tra cui la certezza del diritto. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se il diritto austriaco consenta, anche per analogia con altre disposizioni interne, di assicurare il pagamento degli interessi dovuti.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile e un rimborso di un’eccedenza di IVA devono dar luogo alla corresponsione di interessi se non sono effettuati entro un termine ragionevole. Resta al giudice nazionale il compito di adottare tutte le misure possibili per garantire l’effettività di tali disposizioni mediante interpretazione conforme del diritto interno.

Come è indicizzato

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