Corte di giustizia, Sentenza C-505/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 maggio 2021. — WS contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden. — Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione delle persone – Avviso rosso dell’Interpol – Direttiva (UE) 2016/680 – Liceità del trattamento di dati personali contenuti in un simile avviso. — Causa C-505/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito il rapporto tra avvisi rossi Interpol, principio del ne bis in idem, libera circolazione e protezione dei dati. Ha escluso che le autorità di uno Stato membro o contraente debbano astenersi dall’arresto provvisorio solo perché sussiste un dubbio sul ne bis in idem: il divieto opera solo quando l’applicazione del principio sia stata accertata con decisione definitiva. In parallelo, ha ritenuto lecito il trattamento dei dati contenuti nell’avviso rosso ai sensi della direttiva 2016/680 finché tale accertamento non sia intervenuto, imponendo poi la cancellazione o almeno l’annotazione dell’effetto preclusivo del ne bis in idem.
Avviso rosso Interpol, ne bis in idem e trattamento dei dati personali: quando l’arresto provvisorio e la conservazione dei dati nei sistemi nazionali sono compatibili con il diritto UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 54 CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, osti all’arresto provvisorio di una persona destinataria di un avviso rosso Interpol per gli stessi fatti già oggetto di un procedimento definito in uno Stato contraente o membro; se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osta a misure restrittive della libera circolazione in tale contesto; e se la direttiva 2016/680 imponga la cancellazione o impedisca il trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso quando si applichi il ne bis in idem.
Principio di diritto
L’articolo 54 CAAS e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 50 della Carta, non ostano all’arresto provvisorio di una persona destinataria di un avviso rosso Interpol richiesto da uno Stato terzo finché non sia stata accertata, con decisione giudiziaria definitiva, l’applicabilità del ne bis in idem per gli stessi fatti; se invece tale accertamento esiste, l’arresto provvisorio e il suo mantenimento sono vietati. Quanto ai dati personali contenuti nell’avviso rosso, la direttiva 2016/680 non impedisce in linea di principio il loro trattamento e la loro registrazione nei sistemi nazionali finché non sia accertato definitivamente il ne bis in idem; una volta accertato, la conservazione non è più necessaria e l’interessato può chiedere la cancellazione, salvo che la registrazione sia mantenuta con l’indicazione dell’impossibilità di nuovi procedimenti per i medesimi fatti. La quinta questione è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 54 CAAS
- Articolo 57 CAAS
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 16, paragrafo 2, direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 36 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 37 direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 40 direttiva (UE) 2016/680
- Statuto dell’Interpol
- Regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati
- Articolo 80 del regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati
- Articolo 82 del regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati
- Articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati
- Articolo 87 del regolamento dell’Interpol sul trattamento dei dati
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Direttiva 2014/41/UE
- Accordo sull’estradizione UE-USA del 25 giugno 2003
Avviso rosso Interpol, ne bis in idem e trattamento dei dati personali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wiesbaden in una controversia tra WS e la Repubblica federale di Germania, relativa agli effetti nell’Unione di un avviso rosso emesso dall’Interpol su richiesta di uno Stato terzo. Il giudice tedesco chiedeva, in sostanza, se tale avviso potesse giustificare l’arresto provvisorio e la conservazione dei dati personali dell’interessato nei sistemi nazionali, nonostante un precedente procedimento penale definito in Germania e il possibile operare del principio del ne bis in idem.
Fatti e procedimento principale
Nel 2012 l’Interpol aveva pubblicato un avviso rosso riguardante WS, cittadino tedesco, ai fini della sua localizzazione, detenzione e possibile estradizione verso gli Stati Uniti, in relazione ad accuse di corruzione. Il giudice del rinvio ha precisato che la procura di Monaco di Baviera aveva già avviato un procedimento per i medesimi fatti, poi archiviato il 27 gennaio 2010 ai sensi dell’articolo 153a, paragrafo 1, StPO, dopo il pagamento di una somma di denaro; per il giudice nazionale, l’azione penale era quindi estinta in Germania.
Nel 2013 il BKA ottenne dall’Interpol un addendum all’avviso rosso, nel quale si indicava che il BKA riteneva applicabile il principio del ne bis in idem. WS ha quindi agito contro la Repubblica federale di Germania chiedendo l’adozione di tutte le misure necessarie per il ritiro dell’avviso rosso, sostenendo che esso limitasse la sua libertà di circolazione e che il trattamento dei dati personali in esso contenuti fosse illecito.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 54 CAAS, che vieta nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti dopo una sentenza definitiva in un’altra Parte contraente, se la pena è stata eseguita o non è più eseguibile;
- l’articolo 50 della Carta, che consacra il principio del ne bis in idem;
- l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, sulla libera circolazione;
- la direttiva 2016/680, in particolare gli articoli 4, 8, 16, 36, 37 e 40.
Sul piano internazionale e di cooperazione di polizia, sono richiamati lo Statuto dell’Interpol e il suo regolamento sul trattamento dei dati, in particolare le disposizioni sugli avvisi rossi e sulle misure da adottare quando la persona ricercata viene localizzata.
Ricevibilità
La Corte dichiara irricevibile solo la quinta questione, relativa al livello di protezione dei dati garantito dall’Interpol, perché il giudice del rinvio non ha spiegato in che modo la risposta sarebbe necessaria per la decisione della causa principale. Le altre questioni sono invece ritenute ricevibili, nonostante la successiva cancellazione dell’avviso rosso da parte dell’Interpol, poiché il giudice nazionale ha chiarito che la controversia non era divenuta priva di oggetto.
Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni
La Corte ricorda che l’articolo 54 CAAS deve essere letto alla luce dell’articolo 50 della Carta e che la sua finalità è evitare che una persona già giudicata con decisione definitiva possa essere nuovamente perseguita per gli stessi fatti, ostacolando così la libera circolazione nello spazio Schengen.
La Corte afferma che:
- una decisione di estinzione del procedimento adottata dal pubblico ministero, come quella prevista dall’articolo 153a StPO, può rientrare nel ne bis in idem se si fonda su un esame nel merito, secondo la giurisprudenza già affermata in Gözütok e Brügge;
- tuttavia, il principio del ne bis in idem impedisce l’arresto provvisorio solo quando sia già stato accertato con decisione definitiva che la persona è stata giudicata per gli stessi fatti in uno Stato contraente o membro;
- se tale accertamento non esiste ancora, l’arresto provvisorio può essere ammesso come misura temporanea e necessaria per verificare se il ne bis in idem sia applicabile e per evitare la fuga della persona ricercata.
Di conseguenza, né l’articolo 54 CAAS né l’articolo 21 TFUE ostano, in questa fase, all’arresto provvisorio di una persona colpita da un avviso rosso Interpol richiesto da uno Stato terzo, purché non sia già stata accertata in modo definitivo l’identità dei fatti e l’effetto preclusivo del ne bis in idem. Se invece tale accertamento è intervenuto in uno Stato contraente o membro, le autorità non possono procedere all’arresto provvisorio né mantenerlo.
Ragionamento della Corte sulla quarta e sesta questione
Quanto al trattamento dei dati personali contenuti nell’avviso rosso, la Corte rileva che la registrazione di tali dati nei sistemi nazionali costituisce "trattamento" ai sensi della direttiva 2016/680 e che tale trattamento persegue, in linea di principio, una finalità legittima di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
La Corte esclude che il solo fatto che l’avviso rosso possa riguardare fatti coperti dal ne bis in idem renda di per sé illecito il trattamento dei dati:
- l’Interpol non è una "autorità competente" ai sensi della direttiva 2016/680, sicché il trasferimento dei dati da parte dell’Interpol non è in sé il trattamento disciplinato da tale direttiva;
- la direttiva, né altre norme UE, escludono il trattamento di dati contenuti in un avviso rosso solo perché potrebbe applicarsi il ne bis in idem;
- finché non vi sia una decisione definitiva che accerta l’effetto preclusivo del ne bis in idem, il trattamento può essere necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere i propri compiti e verificare la situazione.
Diversamente, quando sia stato accertato con decisione definitiva che i fatti sono gli stessi e che si applica il ne bis in idem, la registrazione dei dati nei sistemi nazionali non è più necessaria. In tale ipotesi, l’interessato ha diritto alla cancellazione senza ingiustificato ritardo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2016/680; se la registrazione è mantenuta, deve almeno essere accompagnata da un’indicazione che esclude nuovi procedimenti per gli stessi fatti negli Stati membri o contraenti.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 54 CAAS e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 50 della Carta, non ostano all’arresto provvisorio della persona colpita da un avviso rosso Interpol richiesto da uno Stato terzo, salvo che sia già stata accertata con decisione definitiva l’applicazione del ne bis in idem;
- la direttiva 2016/680 non osta al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso finché non sia stato accertato definitivamente il ne bis in idem e purché il trattamento soddisfi le condizioni della direttiva, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1;
- la quinta questione è irricevibile.
Principi pratici per il professionista
La sentenza è rilevante perché distingue nettamente tra:
- sospetto o dubbio di ne bis in idem, che non impedisce misure provvisorie e trattamento dei dati;
- accertamento definitivo del ne bis in idem, che invece preclude arresto, mantenimento della detenzione e ulteriore trattamento non necessario dei dati.
Per gli operatori italiani, il punto centrale è che la mera esistenza di un avviso rosso Interpol non basta, da sola, a paralizzare ogni attività di polizia o di cooperazione giudiziaria; occorre verificare se esista una decisione definitiva che abbia già cristallizzato l’effetto preclusivo del ne bis in idem rispetto ai medesimi fatti.
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