Corte di giustizia, Sentenza C-709/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 maggio 2021. — Vereniging van Effectenbezitters contro BP plc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo della concretizzazione del danno – Danno che consiste esclusivamente in una perdita economica. — Causa C-709/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito i limiti del foro del luogo in cui il danno si concretizza, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, in una controversia relativa a perdite patrimoniali subite da investitori su conti d’investimento nei Paesi Bassi. Ha escluso che il solo fatto che il danno economico si manifesti su un conto tenuto nello Stato membro del giudice basti a radicare la competenza, se la società convenuta non era soggetta in quello Stato a obblighi legali di pubblicità. Le questioni concernenti eventuali azioni individuali successive sono state dichiarate irricevibili perché ipotetiche.
Competenza giurisdizionale ex articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 per danno puramente economico su conto d’investimento derivante da informazioni fuorvianti diffuse da una società quotata: esclusione del foro del luogo del conto se nello Stato membro non esistevano obblighi legali di pubblicità.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consenta di radicare la competenza internazionale nel luogo in cui è detenuto il conto d’investimento nei Paesi Bassi quando il danno lamentato è una perdita puramente economica derivante da decisioni di investimento assunte sulla base di informazioni mondiali inesatte, incomplete o fuorvianti diffuse da una società quotata; in subordine, se occorrano circostanze aggiuntive e se il carattere collettivo dell’azione ex articolo 305a BW incida sulla competenza. Ulteriormente, se la Corte debba pronunciarsi sulla competenza rispetto a eventuali azioni individuali risarcitorie successive.
Principio di diritto
L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non consente di fondare la competenza internazionale del giudice dello Stato membro in cui è ubicata la banca o la società d’investimento presso cui è tenuto il conto, quando il danno consiste in una perdita puramente economica derivante da decisioni d’investimento prese sulla base di informazioni globalmente accessibili ma inesatte o fuorvianti diffuse da una società quotata, se tale società non era soggetta in quello Stato a obblighi legali di pubblicità. In assenza di tali obblighi, il luogo del conto non rende ragionevolmente prevedibile per la società l’instaurazione del giudizio dinanzi ai giudici di quello Stato; le questioni relative a eventuali azioni individuali successive sono inoltre irricevibili perché ipotetiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 15 regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 16 regolamento (UE) n. 1215/2012
- Considerando 34 regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 305a del libro 3 del Burgerlijk Wetboek
Competenza giurisdizionale per danno economico su conto d’investimento
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra una associazione di azionisti olandese e BP plc. Il problema centrale riguarda la determinazione del giudice competente, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in presenza di una perdita patrimoniale allegata come conseguenza di informazioni fuorvianti diffuse a livello mondiale da una società quotata.
Fatti e procedimento principale
La VEB ha promosso nei Paesi Bassi un’azione collettiva ex articolo 305a BW nell’interesse degli azionisti BP che, in un determinato periodo, avrebbero acquistato, detenuto o venduto azioni ordinarie della società tramite conti d’investimento detenuti nei Paesi Bassi o presso intermediari con sede nei Paesi Bassi. Secondo la ricorrente, BP avrebbe diffuso comunicazioni inesatte, incomplete e fuorvianti sulla sicurezza, sulla marea nera del 20 aprile 2010 e sulla propria responsabilità, inducendo gli investitori a decisioni che altrimenti non avrebbero preso.
I giudici di merito olandesi avevano escluso la competenza internazionale, ritenendo che il danno dedotto fosse un danno meramente economico e che il semplice fatto che il conto fosse nei Paesi Bassi non bastasse a individuare il luogo di concretizzazione del danno. Il giudice di legittimità ha quindi sollevato questioni sulla portata dell’articolo 7, punto 2, anche alla luce delle sentenze Kolassa e Löber.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quale foro generale del domicilio del convenuto;
- l’articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento, quale foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi;
- i considerando 15, 16 e 34 del regolamento, per i principi di prevedibilità, collegamento stretto e continuità interpretativa con gli strumenti precedenti;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 305a del libro 3 del Burgerlijk Wetboek, che disciplina l’azione collettiva olandese senza consentire, in quella forma, una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro.
Ragionamento della Corte: il luogo di concretizzazione del danno
La Corte ribadisce anzitutto che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» comprende sia il luogo dell’evento generatore sia quello della concretizzazione del danno, ma va interpretata restrittivamente. Non è sufficiente il luogo in cui si producono conseguenze economiche di un danno verificatosi altrove, né il mero domicilio del ricorrente o il luogo in cui si trova il suo patrimonio.
La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia finanziaria, precisando che il foro del luogo di concretizzazione del danno può essere riconosciuto quando il danno si manifesta direttamente su un conto bancario del ricorrente, soprattutto se l’emittente ha adempiuto in quello Stato obblighi legali di pubblicità connessi alla quotazione, come nei casi Kolassa e Löber. In tali situazioni, la competenza è coerente con l’obiettivo del regolamento di favorire la tutela giurisdizionale e la prevedibilità per il convenuto.
Distinzione rispetto ai precedenti Kolassa e Löber
La Corte distingue però il caso BP dalle pronunce precedenti. Qui, infatti, le informazioni asseritamente fuorvianti erano diffuse globalmente e la BP non era soggetta nei Paesi Bassi a obblighi legali di pubblicità connessi alla quotazione. In assenza di un simile legame normativo con lo Stato del conto, il solo criterio del luogo in cui il danno patrimoniale si riflette sul conto d’investimento non rende ragionevolmente prevedibile per la società essere convenuta davanti ai giudici di quello Stato.
La Corte sottolinea che la prevedibilità, valorizzata dal considerando 16, richiede che la società quotata possa ragionevolmente aspettarsi il sorgere della propria responsabilità in quello Stato membro. Ciò accade solo negli Stati in cui essa ha adempiuto i propri obblighi di informazione legali per la quotazione. Di conseguenza, il fatto che il conto sia nei Paesi Bassi non è sufficiente, di per sé, a fondare la competenza internazionale.
Irrilevanza del carattere collettivo dell’azione per il foro speciale
Quanto al carattere collettivo dell’azione proposta dalla VEB, la Corte osserva che esso non modifica il ragionamento di fondo: il solo domicilio degli investitori non è determinante per individuare il luogo dell’evento dannoso ai sensi dell’articolo 7, punto 2. La struttura collettiva dell’azione non consente, quindi, di derogare ai criteri interpretativi restrittivi del foro speciale.
Irricevibilità delle questioni sulle azioni individuali successive
Le questioni terza e quarta, relative all’eventuale competenza su azioni individuali di risarcimento successivamente proposte dagli investitori, sono dichiarate irricevibili. La Corte rileva che tali domande non erano oggetto del procedimento principale e avevano carattere ipotetico; manca quindi la necessità concreta di una risposta ai fini della decisione della controversia pendente.
Dispositivo
La Corte afferma che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che la diretta insorgenza, su un conto d’investimento, di un danno puramente economico derivante da decisioni di investimento basate su informazioni mondiali inesatte, incomplete o fuorvianti diffuse da una società quotata non consente di presumere la competenza internazionale del giudice dello Stato membro in cui è situata la banca o la società d’investimento sul cui registro il conto è iscritto, quando la società non era soggetta in tale Stato a obblighi legali di pubblicità.
Principi applicativi per la pratica
Per i professionisti, la decisione conferma che:
- il solo luogo di accredito o deposito del titolo non basta a fondare il foro del danno in materia di responsabilità per prospetti o informazioni di mercato;
- occorre verificare se l’emittente fosse tenuto, nello Stato membro invocato, a obblighi legali di disclosure collegati alla quotazione;
- nei giudizi collettivi la determinazione della competenza resta ancorata ai medesimi criteri restrittivi del regolamento Bruxelles I bis;
- azioni individuali future non possono essere oggetto di pronuncia astratta se non sono necessarie per decidere la controversia concreta.
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