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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34872/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (richiedente marchio)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla titolare di vari marchi anteriori contenenti il segno "Facebook" e "Book" contro la domanda di registrazione del marchio "Climbook" per prodotti e servizi delle classi 35, 38, 41 e 45. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva rigettato l'opposizione, ritenendo insussistente il rischio di confusione nonostante l'identità di alcuni servizi e la somiglianza medio-bassa dei segni. La Commissione dei Ricorsi aveva confermato il rigetto, correggendo solo in parte la motivazione dell'Ufficio: aveva riconosciuto che non era corretto considerare solo il marchio figurativo anteriore, ma aveva comunque escluso la confondibilità perché il termine "book" è parola inglese di uso corrente, priva della forza distintiva tipica dei marchi forti; nelle parole composte con suffisso "book" sarebbe il prefisso a dominare la percezione del consumatore, sicché "climb" costituirebbe l'elemento differenziante prevalente. Contro questa decisione la titolare dei marchi anteriori ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alle controparti; una delle parti resistenti ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non per quella sopravvenuta. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito del motivo di ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, una volta intervenuta e accettata nei casi previsti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il raddoppio del contributo unificato ha funzione dissuasiva e si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non a quella sopravvenuta

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione respinta o inammissibile nei casi previsti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio senza esame del merito.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato ha natura sanzionatoria e finalità deflattiva, sicché non opera quando l'esito processuale negativo dell'impugnazione sia dovuto a una causa sopravvenuta e non a un'inammissibilità originaria.
  • In materia di opposizione alla registrazione di marchi, la verifica del rischio di confusione deve considerare l'insieme dei segni e l'impressione complessiva suscitata nel consumatore, valorizzando gli elementi distintivi realmente percepiti come dominanti.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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