Cassazione Penale, Sentenza n. 22659/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (416-bis e connessi) e concorso in violazione della legge sulle armi (capo Q). Si deduce carenza di autonoma e specifica motivazione soprattutto rispetto al capo Q e alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1; contestata l'illegittima sommatoria di elementi probatori tratti da altri procedimenti (anche con sentenze di assoluzione) senza adeguata analisi del periodo temporale rilevante; si sostiene che le condotte attribuite a Zimbato siano meri atti di disponibilita' personali verso singoli soggetti e non partecipazione stabile all'associazione mafiosa; censurata la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori e di terzi per mancanza di riscontri esterni e violazione dell'art. 273 c.p.p. (valutazione dell'attendibilita' e dei riscontri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo logico e congruo la gravità indiziaria complessiva, fornendo dettagliati elementi relativi sia al ruolo di custodia di armi (capo Q) sia ai molteplici comportamenti attestanti la stabile vicinanza e disponibilita' dell'imputato nei confronti dei vertici della cosca Libri (capo A). Sul punto dell'aggravante 416-bis.1 la Corte ha rilevato che tale questione non era stata devoluta in modo specifico al riesame e quindi non poteva essere esperita in cassazione. Sono state respinte le doglianze sulla presunta mera sommatoria di atti provenienti da altri procedimenti e sulla valutazione delle fonti, posto che il controllo di legittimita' non consente una rivalutazione libera delle prove. Conseguentemente dichiarata inammissibile l'impugnazione; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni vigenti.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. c) e e)
Limiti di deducibilita' in Cassazione: il giudizio di legittimita' non puo' trasformarsi in nuovo esame dei fatti; ricadono inammissibili le censure che in realta' chiedono una diversa valutazione probatoria
art. 273 cod. proc. pen., commi 1 e 1-bis
Criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e per la verifica dell'attendibilita' delle dichiarazioni di soggetti esterni (collaboratori); la Corte ha ritenuto che non sussista violazione delle norme salvo mancanza o manifesta illogicita' della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Requisiti delle esigenze cautelari; la Corte ha verificato che il riesame ha motivato la sussistenza della gravita' indiziaria e delle esigenze cautelari
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dal riesame delineino una partecipazione stabile e la disponibilita' dell'imputato nei confronti dei vertici della cosca
art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante)
Richiamata dalla difesa come mancata motivazione su applicazione aggravante; la Corte ha osservato che la questione non era stata specificamente devoluta al riesame e quindi non poteva essere efficacemente censurata in Cassazione
art. 292 cod. proc. pen.
Schema motivazionale richiesto per le decisioni del riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato il modello di motivazione pertinente
art. 546 cod. proc. pen.
Modello di motivazione richiamato come parametro strutturale per le decisioni cautelari; utilizzato come riferimento per il controllo sulla completezza della motivazione del riesame
art. 309 cod. proc. pen., commi 9 e 10
Regole procedurali del giudizio di riesame e limiti del controllo; richiamate per sottolineare la specificita' del giudizio di riesame rispetto all'ordinanza cautelare
art. 611 cod. proc. pen., comma 1-bis e d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. 18/12/2020 n.176) e successive proroghe
Norme procedurali relative alla richiesta di trattazione orale in Cassazione; il difensore aveva richiesto la trattazione orale ai sensi di tali disposizioni
art. 616 cod. proc. pen.
Poteri della Corte in materia di condanna per spese e sanzioni per ricorso infondato o fautore di colpa nella causa di inammissibilita'; applicata la sanzione pecuniaria (3000 euro) a favore della Cassa delle Ammende
art. 94 disp. att. c.p.p., commi 1-bis e 1-ter
Obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non dispone la rimessione in libertà; esecuzione delle comunicazioni conseguenti
Legge 25 ottobre 1974, n. 497, artt. 2 e 4
Norme storicamente richiamate in tema di misure di prevenzione e associazioni mafiose; menzionate dalla difesa nell'ambito delle censure ma la Corte non ha ritenuto che il richiamo ne mutasse l'esito
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari per carenza di motivazione e gravi indizi e' ammissibile solo se evidenzia violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione; una diversa valutazione delle prove e delle fonti spettano al giudice del merito e non alla Cassazione
- Nel giudizio di riesame il ricorrente ha l'onere di devolvere in modo specifico le doglianze sul merito (fatti, fonti, valutazioni): questioni non specificamente rappresentate al riesame risultano improprie in Cassazione
- L'utilizzo di elementi provenienti da altri procedimenti, anche se consistenti in atti che hanno avuto esito assolutorio, e' consentito per la ricostruzione storica e valutativa della vicinanza dell'imputato all'organizzazione, purché il giudice del riesame dia una motivazione adeguata e complessiva
- Le dichiarazioni dei collaboratori o di terzi possono sostenere la gravita' indiziaria se ritenute attendibili dal giudice del merito e, ove necessario, supportate da riscontri; la mancata produzione di riscontri non rende automaticamente inammissibile la valutazione, salvo manifesta illogicita'
- Se si censura la mancata considerazione di una circostanza aggravante, il difensore deve avere previamente devoluto la questione al giudice del riesame in modo chiaro e specifico, pena l'inammissibilita' della censura in sede di legittimita'
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