Cassazione Civile, Ordinanza n. 25817/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro, pari a euro 11.292,59, richiesta perché un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" era stato rivenduto entro il quinquennio senza che, secondo l'Ufficio, il contribuente avesse poi riacquistato entro l'anno un'altra abitazione idonea a conservare il beneficio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo, da un lato, valida la notifica dell'avviso di liquidazione prodromico e, dall'altro, applicabile l'agevolazione anche al successivo acquisto, purché il primo immobile fosse ceduto entro un anno dal secondo acquisto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario sostenendo che il contribuente, impugnando la cartella, aveva contestato solo sanzioni e interessi e non la maggiore imposta, sicché, una volta accertata la regolare notifica dell'atto presupposto, non potevano essere rimesse in discussione le ragioni sostanziali della pretesa; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina dell'agevolazione "prima casa", assumendo che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per beneficiare dell'aliquota agevolata. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la validità della notifica dell'avviso di liquidazione: ha sostenuto che, in caso di irreperibilità relativa e di notifica a mezzo posta, la mera spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non basta, essendo necessaria la prova della sua effettiva ricezione mediante avviso di ricevimento, nonché la produzione degli avvisi di spedizione e ricevimento della raccomandata.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e lo ha accolto. Ha ritenuto errata la soluzione della CTR sulla notificazione dell'avviso di liquidazione, affermando che, nelle ipotesi di notifica postale non perfezionata per temporanea assenza del destinatario o per assenza/inidoneità di altre persone abilitate a ricevere l'atto, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la prova della ricezione della CAD e tale prova può essere data solo con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà verificare la validità della notifica dell'avviso di liquidazione e, conseguentemente, se l'Ufficio sia decaduto dal potere impositivo ai sensi dell'art. 76 dPR n. 131/1986. Il ricorso principale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale tributaria dedotta in ricorso principale per sostenere che la contestazione proposta contro la cartella non poteva estendersi alla maggiore imposta se non nei limiti dell'atto impugnato.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla tempestività e all'oggetto dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 1, comma 4-bis, nota II-bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma invocata sul beneficio "prima casa"; il motivo principale dell'Ufficio sosteneva che non ne ricorressero i presupposti nella fattispecie concreta.
art. 8, legge n. 890/1982
La Corte, in adesione alle Sezioni Unite, afferma che nelle ipotesi di irreperibilità relativa la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova di spedizione.
art. 60 d.P.R. n. 600/1972
Richiamato dal contribuente in tema di notificazione degli atti tributari e delle relative garanzie procedimentali.
art. 140 c.p.c.
Utilizzato come tertium comparationis per evidenziare la necessità, nei casi di irreperibilità relativa, di una comunicazione effettivamente conoscibile dal destinatario.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'esigenza di assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto notificato.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a fondamento del principio di parità delle parti e delle garanzie del contraddittorio nel subprocedimento notificatorio.
art. 76 d.P.R. n. 131/1986
Norma richiamata nel dispositivo di rinvio per verificare l'eventuale decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo in conseguenza della validità o invalidità della notifica dell'avviso di liquidazione.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando il plico non sia consegnato per temporanea assenza del destinatario o per assenza/inidoneità delle persone abilitate a riceverlo, il perfezionamento della notifica richiede la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- L'onere di provare il corretto perfezionamento della notifica grava sul notificante e si assolve mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.
- La disciplina della notifica postale in caso di irreperibilità relativa va letta in modo costituzionalmente orientato, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost., per garantire al destinatario una concreta possibilità di conoscenza dell'atto.
- Quando la validità della notifica dell'atto presupposto è decisiva per stabilire la tempestività dell'azione impositiva, il giudice del rinvio deve verificare in concreto tale validità e, solo in caso di notifica invalida, valutare le conseguenze decadenziali per l'Amministrazione.
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