Sentenza del 06/05/2015 n. 1868 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Rimborso IVA - Dichiarazione IVA - Esposizione credito IVA - Comunicazione cessazione attività - Ente impositore - Potere/dovere controllo - Rileva - Credito contribuente - Decadenza biennale - Esclusione - Successiva istanza rimborso - Rileva - Termine prescrizionale decennale - Sussiste - Illegittimità diniego rimborso IVA - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava il diniego del rimborso IVA, sostenendo che il credito era stato regolarmente esposto nell’ultima dichiarazione IVA e che, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto controllarne la correttezza. Secondo tale impostazione, il termine biennale per chiedere il rimborso non era applicabile al credito già risultante dalla dichiarazione; il diritto al rimborso era invece soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
Il diniego è stato ritenuto illegittimo. La mera esposizione del credito IVA nella dichiarazione impone all’Amministrazione finanziaria di verificarne la spettanza e impedisce di opporre automaticamente la decadenza biennale prevista per le richieste di rimborso non previamente dichiarate. La successiva istanza presentata dopo la cessazione dell’attività resta quindi proponibile entro il termine prescrizionale decennale decorrente dalla maturazione del diritto.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul rimborso dei crediti risultanti dalla dichiarazione
La richiesta di rimborso relativa a un credito già esposto nella dichiarazione IVA non è soggetta, secondo la decisione, alla decadenza biennale applicabile alle richieste autonome non risultanti dalla dichiarazione.
Termine ordinario di prescrizione decennale
Il diritto del contribuente al rimborso del credito IVA dichiarato si prescrive in dieci anni, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è indicato nella dichiarazione, l’Amministrazione deve verificarne la spettanza e non può negare automaticamente il rimborso sostenendo il decorso del termine biennale previsto per altre ipotesi.
- La cessazione dell’attività può rendere necessario presentare una successiva istanza di rimborso del credito residuo, ma tale istanza deve essere proposta entro il termine di prescrizione applicabile.
- È essenziale distinguere tra decadenza dalla presentazione di una specifica domanda e prescrizione del diritto sostanziale al rimborso: la prima può non operare quando il credito è già stato dichiarato, mentre la seconda continua a delimitare temporalmente il diritto.
- La presenza del credito nella dichiarazione non garantisce automaticamente il rimborso: l’Amministrazione conserva il potere-dovere di controllarne esistenza, correttezza e spettanza.
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