Cassazione Civile, Ordinanza n. 34775/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia trae origine da una condanna della Corte dei conti per danno erariale derivante dall’asserita indebita percezione, da parte di una società agricola, di contributi comunitari FEAGA per gli anni 2012, 2013 e 2014. Secondo l’accusa contabile, nelle domande uniche di pagamento era stata dichiarata la conduzione di terreni di cui la società non aveva la giuridica disponibilità; le domande erano state trasmesse tramite un CAA, senza che il responsabile effettuasse i controlli sulla legittimità dei titoli di detenzione. In cassazione il socio amministratore ha dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la controversia sarebbe devoluta al giudice amministrativo perché riguarderebbe il difetto genetico dei requisiti di accesso ai contributi, e non un successivo inadempimento del beneficiario. L’altro ricorrente ha poi rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale relativo al ricorrente che ha rinunciato al ricorso. Quanto all’altro ricorrente, rigetta il ricorso ritenendo corretta la giurisdizione della Corte dei conti: la domanda della Procura regionale aveva natura risarcitoria per danno erariale da indebita percezione e distrazione di risorse pubbliche, non già di impugnazione di un provvedimento amministrativo di revoca o annullamento. La Corte ribadisce che il percettore di finanziamenti pubblici risponde davanti al giudice contabile quando ottenga le somme mediante dichiarazioni non veritiere o le destini a finalità diverse da quelle pubbliche previste; tale giurisdizione si estende anche ai soggetti che, per rapporto organico con la società, abbiano concorso alla condotta illecita. Sono inoltre posti a carico del ricorrente soccombente gli effetti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuti.
Norme richiamate
art. 103, comma 2, Cost.
È evocato dal ricorrente per contestare la giurisdizione contabile, ma la Corte ribadisce che, nella fattispecie, la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale.
art. 111, ultimo comma, Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla sindacabilità in cassazione delle questioni di giurisdizione.
art. 25 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella decisione.
art. 362 c.p.c.
Norma invocata nel motivo per sostenere il ricorso per cassazione avverso il regolamento di giurisdizione; la Corte decide nel merito del motivo e lo rigetta.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è ritenuta idonea a determinare l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti del ricorrente rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne afferma l’applicabilità al ricorrente soccombente, con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto; ne esclude invece l’applicazione per il rapporto processuale estinto per rinuncia.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 2 d.m. MIPAAF 27 marzo 2008
Richiamato per descrivere le attività dei CAA, in particolare i controlli preliminari e di vigilanza sulle domande di contributo prima dell’inoltro nel sistema informativo.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile si radica quando il privato percettore di un contributo pubblico ne ottenga l’erogazione mediante dichiarazioni non veritiere o comunque con condotte che frustrino la destinazione pubblica delle risorse, determinando un danno erariale.
- Non rileva, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la sola qualità formale del soggetto che gestisce il contributo, poiché il rapporto di servizio può configurarsi anche in capo agli organi o operatori della società che abbiano posto in essere la condotta distrattiva.
- La controversia appartiene al giudice amministrativo solo quando si impugni un esercizio di potere autoritativo di revoca o annullamento in autotutela del contributo; se invece si agisce per il risarcimento del danno da indebita percezione o da inadempimento agli obblighi connessi alla provvidenza, la giurisdizione segue la natura della pretesa concreta.
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, estingue il giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale cui si riferisce.
- In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto, secondo la disciplina speciale applicabile.
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