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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Perugia Rif. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui si revocava il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202500266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, qualificato dall’amministrazione come permesso per motivi familiari

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Perugia con cui era stato revocato il suo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il titolo revocato fosse comunque un permesso per motivi familiari. Il permesso non era stato acquisito al fascicolo e il ricorso non forniva elementi specifici sulla sua natura; tuttavia, il TAR ha ritenuto utilizzabile la qualificazione prospettata dall’Avvocatura dello Stato, non contestata dal ricorrente e resa plausibile dalla sua storia personale e dai legami familiari in Italia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario l’autorità giudiziaria munita di giurisdizione. Ha ritenuto applicabile l’art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998, secondo cui le controversie relative ai permessi di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione ordinaria. Il giudice ha valorizzato il consolidato orientamento della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa, nonché il principio di inderogabilità della giurisdizione nel giudizio di primo grado. Ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini di legge, ai sensi dell’art. 59 della l. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione dell’indicazione fuorviante sulla giurisdizione contenuta nel provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 30 d.lgs. 286/1998

    La qualificazione del titolo di soggiorno come permesso per motivi familiari determina l’applicazione del regime di giurisdizione previsto dal comma 6.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione fatti non specificamente contestati, quale la qualificazione del permesso di soggiorno prospettata dall’amministrazione e non confutata dal ricorrente.

  • art. 59 l. 69/2009

    Consente la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini di legge, dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Disciplina gli effetti della declinatoria di giurisdizione e la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti un permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998, anche quando il titolo sia formalmente qualificato come permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, se la sua natura familiare risulta dagli elementi disponibili e non è specificamente contestata.
  • La qualificazione del titolo di soggiorno ai fini del riparto di giurisdizione può essere posta a fondamento della decisione quando sia stata prospettata dall’amministrazione, non sia stata contestata dalla parte interessata e risulti plausibile alla luce degli elementi del processo.
  • Accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia deve essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 59 della l. 69/2009 e dall’art. 11 c.p.a., secondo il principio di conservazione degli effetti processuali della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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