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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09377/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, prendendo atto della rinuncia al ricorso formalizzata dal difensore munito di procura speciale. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare con cui era stata applicata la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo un generico vizio di motivazione della decisione impugnata. Dopo l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso; la Corte ha quindi trattato la causa de plano e ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia rituale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    indicato come norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di applicazione della pena

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    richiamato per evidenziare la non deducibilità del motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    richiamato per la trattazione de plano del ricorso in camera di consiglio senza formalità

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    indicato come base della declaratoria di inammissibilità per intervenuta rinuncia rituale al ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    menzionato nel confronto con le ipotesi di inammissibilità, senza distinzione rilevante ai fini dell'art. 616

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la sanzione ex art. 616 consegue a una causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e compiuta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una scelta volontaria del ricorrente, la Corte può applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • L'art. 616 c.p.p. si applica alle diverse ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione senza distinzione tra quelle previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e quelle dell'art. 591 c.p.p.
  • Nei casi di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena, sono deducibili solo i motivi consentiti dalla disciplina speciale; un motivo generico di vizio di motivazione può risultare non deducibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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