Sentenza n. 44/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità: del silenzio serbato dal Comune di Domusnovas sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 1° ottobre 2024 e comunque, in ogni caso, rispetto all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso la prevista procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e di riconoscimento del relativo indennizzo, a seguito dell’occupazione senza titolo e senza dichiarazione di pubblica utilità avvenuta su una porzione di un terreno di loro proprietà sito nel Comune medesimo, o in alternativa, di concluderla con un provvedimento di restituzione del bene, rimessione in pristino e risarcimento dei danni; e per la condanna: del Comune di Domusnovas a concludere la suddetta procedura con il rilascio del provvedimento di acquisizione sanante e/o di esproprio del bene occupato sine titulo, nonché di indennizzo nella misura spettante ai proprietari, odierni ricorrenti, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o, in alternativa, nello stesso termine, all’adozione di un provvedimento restitutorio, di rimessa in pristino, nonché di risarcimento dei danni, disponendo la nomina del commissario ad acta per il caso in cui l’inadempimento si protragga oltre la scadenza del suddetto termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza di restituzione del terreno occupato sine titulo o di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di una porzione di terreno edificabile occupata dal Comune per la realizzazione di una strada senza titolo e senza dichiarazione di pubblica utilità, hanno chiesto all’amministrazione di scegliere tra la restituzione del bene, previa rimessione in pristino, oppure l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con il riconoscimento dell’indennizzo spettante. A fronte dell’inerzia comunale, nonostante l’impegno a istruire l’istanza e il successivo sollecito, hanno proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di prova della proprietà, ha dedotto l’intervenuta usucapione del bene e ha contestato la mancata notifica ai controinteressati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione, la documentazione prodotta dai ricorrenti, costituita dalla visura storica del mappale originario e dal frazionamento eseguito anche a seguito delle richieste rivolte all’amministrazione. L’eventuale usucapione non esclude l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza: l’amministrazione resta tenuta ad adottare un provvedimento, eventualmente anche di rigetto, adeguatamente motivato. Non sussisteva l’obbligo di notificare il ricorso a controinteressati, poiché il giudizio riguardava esclusivamente l’illegittimità del silenzio e non la fondatezza della pretesa sostanziale; l’eventuale pregiudizio potrà sorgere soltanto con l’adozione del provvedimento espresso. Nel merito, il silenzio è stato ritenuto giustiziabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune conserva la discrezionalità di scegliere tra acquisizione sanante, restituzione o altra determinazione adeguatamente motivata, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella scelta sostanziale. Il Comune è stato condannato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata ritenuta non necessaria allo stato, salva la possibilità di richiederla successivamente mediante istanza ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Le spese, pari a euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La norma attribuisce all’amministrazione il potere di acquisire il bene utilizzato senza titolo, ma non prevede un termine per il suo esercizio; ciò non esclude l’obbligo di esaminare e definire espressamente un’istanza del proprietario.
art. 31 c.p.a.
Consente di agire contro il silenzio dell’amministrazione e, nel giudizio in esame, impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale quando non ricorrono i relativi presupposti.
art. 117 c.p.a.
Rende giustiziabile il silenzio dell’amministrazione e consente di ottenere la condanna a provvedere; il commissario ad acta può essere richiesto, in caso di persistente inottemperanza, con istanza ai sensi del comma 3.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la successiva richiesta di nomina del commissario ad acta qualora l’amministrazione non ottemperi all’obbligo giudizialmente imposto di provvedere.
Massime di principio
- Anche quando l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non stabilisce un termine per l’esercizio del potere di acquisizione sanante, l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza del proprietario diretta a ottenere la restituzione del bene oppure l’acquisizione sanante.
- L’eventuale contestazione dell’usucapione da parte dell’amministrazione non esclude l’obbligo di provvedere: il Comune deve comunque adottare un provvedimento espresso, eventualmente di rigetto, motivato sulle ragioni della contestazione e sulla domanda del privato.
- Nel giudizio contro il silenzio avente a oggetto esclusivamente l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, non devono essere individuati o evocati controinteressati sostanziali quando l’eventuale pregiudizio potrebbe derivare soltanto dal successivo provvedimento espresso, autonomamente impugnabile.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può imporre all’amministrazione di concludere il procedimento, ma non può sostituirsi ad essa nella scelta discrezionale tra acquisizione sanante, restituzione o altra determinazione compatibile con l’ordinamento.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria già nella sentenza quando l’amministrazione non abbia ancora avuto modo di conformarsi all’obbligo di provvedere; essa può essere richiesta successivamente in caso di persistente inottemperanza.
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