Cassazione Penale, Ordinanza n. 14641/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È quindi rimasta ferma la sentenza di merito quanto all'affermazione di responsabilità, con la sola rideterminazione della pena già operata dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, pur rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione del Tribunale di Bari di affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizi di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente il compendio probatorio e che mancavano adeguati elementi per ritenere integrata la fattispecie contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, poiché la motivazione impugnata aveva chiarito che il tenore letterale delle espressioni pronunciate dall'imputato presentava un'obiettiva carica intimidatoria, sufficiente a integrare il reato contestato.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La disposizione è richiamata come base della fattispecie contestata; la Corte valorizza il fatto che l'espressione proferita presenti un'obiettiva carica intimidatoria, idonea a integrare la minaccia.
art. 616 c.p.p.
È la norma implicata nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre doglianze che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o del quadro probatorio, perché tali censure attengono al merito e non al controllo di legittimità.
- Il reato di minaccia può ritenersi integrato quando il tenore letterale delle espressioni utilizzate dall'agente sia oggettivamente intimidatorio, dovendosi apprezzare il contenuto della frase nel suo significato concreto e non atomisticamente.
- La censura di vizio motivazionale è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo non illogico, degli elementi che sorreggono l'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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