Cassazione Penale, Sentenza n. 22564/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta con ordinanza del 09/11/2022: la ricorrente contestava (1) che il provvedimento di diffida conseguente alla prima violazione fosse stato notificato dopo la seconda asserita violazione e quindi non potesse essere considerato rilevante, e (2) che in atti non vi fosse traccia della seconda violazione addebitata (presunta violazione in data 11 ottobre 2022). Inoltre si deduceva vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché: (a) il Tribunale di sorveglianza ha motivato la revoca sull'elemento della reiterazione delle violazioni in un arco temporale ristretto, argomentazione diversa da quella della sola inottemperanza alla diffida, per cui la censura sulla tempestività della diffida non era specificamente confrontata con la motivazione impugnata; (b) la Corte, esaminando gli atti, ha verificato l'esistenza della segnalazione della seconda violazione (nota dei Carabinieri relativa alla sera dell'11 ottobre 2022, foglio 96 del fascicolo), confermando la fondatezza della ricostruzione fattuale; infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per definire i limiti formali della esposizione del motivo di impugnazione (specificità necessaria dei motivi nella ricostruzione dei fatti e delle censure)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Richiamata in relazione al principio secondo cui il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093
Citata per affermare il potere della Corte di esaminare gli atti del fascicolo quando la questione dedotta riguarda la prova documentale dell'evento contestato
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. affidamento in prova) può essere giustificata dalla reiterazione delle violazioni anche se esistono contestazioni formali su singoli atti (come la tempestività di una diffida), purché il giudice motivi la revoca su elementi diversi e autonomi
- In sede di impugnazione è essenziale che i motivi siano specifici e si confrontino con la motivazione effettivamente adottata dal provvedimento impugnato: censure generiche o non pertinenti alla concreta argomentazione del giudice sono inammissibili o infondate
- La Corte può prendere visione degli atti del procedimento per accertare l'effettiva esistenza di segnalazioni o documenti invocati: l'assenza apparente di tracce in memoria difensiva può essere ricuperata dall'esame del fascicolo
- Per contrastare una revoca basata su reiterazione di comportamenti è opportuno proporre elementi probatori concreti e tempestivi (testimonianze, dati di localizzazione, documentazione) che smentiscano le segnalazioni ovvero giustifichino le assenze
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare la probabilità di successo prima di proporre impugnazioni
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