Sentenza del 08/06/2017 n. 2545 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TARES - Rifiuti speciali non pericolosi - Assimilazione ai rifiuti urbani - Regolamento - Disapplicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa regolamentare è stata ritenuta illegittima e il regolamento deve essere disapplicato. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani non può essere generale e indiscriminata, ma deve rispettare criteri qualitativi e quantitativi specifici. Ne consegue l'esclusione, nei limiti accertati nel giudizio, dell'assoggettamento alla TARES fondato esclusivamente su tale regolamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento alla TARES dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività. Il contribuente ha contestato il regolamento comunale nella parte in cui assimilava genericamente tutti i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e li sottoponeva al tributo, senza individuare in modo puntuale le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilabili.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. 22/1997
La dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani deve individuare correttamente le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
La norma richiede che l'assimilazione sia effettuata sulla base di criteri determinati, sia sotto il profilo della tipologia dei rifiuti sia sotto quello della quantità. Non è quindi sufficiente una previsione regolamentare generica che assimili indistintamente tutti i rifiuti speciali non pericolosi.
Regolamento comunale sui rifiuti e sulla TARES
Tutti i rifiuti assimilati agli urbani sono assoggettati al tributo.
La previsione è illegittima quando non specifica i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti assimilabili; in tal caso il giudice può disapplicare il regolamento nella controversia tributaria.
Massime di principio
- Un regolamento comunale non può assimilare automaticamente tutti i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini del tributo.
- L'assimilazione deve essere basata su criteri qualitativi e quantitativi previamente determinati e verificabili.
- In assenza di tali criteri, la pretesa tributaria fondata sul regolamento può essere contestata e il giudice può disapplicare la disposizione illegittima nel caso concreto.
- La mera produzione di rifiuti speciali non implica automaticamente l'esenzione dal tributo: occorre distinguere i rifiuti assimilabili, quelli esclusi e le superfici effettivamente produttive di rifiuti soggetti a privativa o a smaltimento autonomo.
- Per valutare casi analoghi è necessario esaminare il regolamento comunale applicabile, la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti e la documentazione relativa al loro trattamento e smaltimento.
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