Sentenza del 08/06/2017 n. 429 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Articolo 36 accordo sullo Spazio economico europeo - Libera prestazione dei servizi - Imposta sui redditi - Esenzione fiscale riservata agli interessi pagati dalle banche che soddisfano talune condizioni legali - Discriminazione indiretta - Banche con sede in Belgio e banche con sede in un altro Stato membro- Accesso al mercato bancario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti chiedevano di applicare l'esenzione fiscale belga prevista dall'articolo 21, n. 5, del CIR 1992 agli interessi maturati su cinque depositi a risparmio detenuti presso banche aventi sede in altri Stati membri. L'amministrazione fiscale aveva negato l'esenzione perché i depositi non rispettavano condizioni ritenute analoghe a quelle belghe, in particolare la remunerazione composta obbligatoriamente da un interesse di base e da un premio di fedeltà. Il giudice nazionale ha chiesto se tale regime, formalmente applicabile sia alle banche belghe sia a quelle estere, violasse la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali.
La decisione
La Corte ha esaminato la disciplina principalmente alla luce della libera prestazione dei servizi, ritenendo che gli eventuali effetti sulla libera circolazione dei capitali fossero secondari. Ha stabilito che una normativa fiscale apparentemente indistinta può costituire una restrizione vietata quando subordina un vantaggio fiscale a condizioni che, di fatto, sono proprie del mercato nazionale e scoraggiano i consumatori dall'utilizzare banche di altri Stati membri. Nel caso concreto, il requisito della remunerazione tramite interesse di base e premio di fedeltà risultava una peculiarità del mercato belga e poteva ostacolare l'accesso al mercato bancario belga da parte delle banche estere. La giustificazione basata sulla tutela dei consumatori non è stata ritenuta sufficiente, poiché non è stato dimostrato che tali specifiche condizioni fossero necessarie e proporzionate. La Corte ha quindi dichiarato che gli articoli 56 TFUE e 36 dell'accordo SEE ostano a una disciplina di questo tipo, lasciando al giudice nazionale la verifica definitiva degli effetti nel caso concreto. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 56 TFUE
Osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale la quale, senza giustificazioni oggettive, ostacoli la possibilità, per un prestatore di servizi, di esercitare effettivamente la libertà di prestare servizi.
La libera prestazione dei servizi è violata anche da una misura formalmente neutra che, attribuendo un vantaggio ai soli servizi conformi a condizioni di fatto nazionali, scoraggia l'utilizzo di prestatori esteri o ne condiziona l'accesso al mercato.
Articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
La disposizione è sostanzialmente analoga all'articolo 56 TFUE; pertanto, le stesse valutazioni sulla restrizione alla libera prestazione dei servizi si applicano anche nei rapporti rilevanti nell'ambito SEE.
Articolo 63 TFUE
È stato invocato dal giudice del rinvio in relazione alla libera circolazione dei capitali, ma la Corte ha ritenuto che gli eventuali effetti restrittivi sui capitali fossero conseguenza secondaria della restrizione ai servizi e ha esaminato la misura principalmente ai sensi dell'articolo 56 TFUE.
Articolo 21, n. 5, del CIR 1992, come modificato dalla legge belga del 25 aprile 2014
Prevedeva un'esenzione fiscale sul primo scaglione degli interessi da depositi a risparmio, subordinandola al rispetto di condizioni belghe o di condizioni analoghe stabilite dalle autorità dello Stato membro della banca estera.
Articolo 2 del regio decreto di esecuzione del CIR 1992
Stabiliva, tra l'altro, limitazioni ai prelievi e una remunerazione composta esclusivamente da interesse di base e premio di fedeltà. Poiché tali caratteristiche risultavano proprie del mercato belga, il loro impiego come requisito per l'esenzione poteva creare una barriera indiretta ai servizi bancari esteri.
Massime di principio
- Una normativa nazionale può essere discriminatoria o restrittiva anche se si applica formalmente nello stesso modo agli operatori nazionali e stranieri, quando le condizioni richieste sono di fatto tipiche del mercato nazionale.
- Un vantaggio fiscale riservato a prodotti o servizi con caratteristiche difficilmente replicabili dagli operatori esteri può scoraggiare i consumatori dall'utilizzare servizi transfrontalieri e quindi limitare l'accesso al mercato.
- Le autorità nazionali possono perseguire obiettivi di tutela dei consumatori, ma devono dimostrare che la misura sia realmente idonea, necessaria e proporzionata; non basta invocare genericamente la stabilità o la protezione del risparmio.
- Per valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione occorre considerare gli effetti economici concreti della normativa, non soltanto la sua formulazione neutra o l'assenza di una distinzione esplicita tra operatori nazionali ed esteri.
- Quando una misura incide contemporaneamente su più libertà fondamentali, la Corte può esaminarla principalmente alla luce della libertà maggiormente coinvolta, trattando le altre come conseguenze secondarie.
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