Sentenza del 08/06/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Concordato preventivo - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce che l'ammissione della società al concordato preventivo può integrare il fondato pericolo richiesto per la formazione dei ruoli straordinari. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo straordinario l'intero ammontare del tributo, delle sanzioni e degli interessi, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza per la dichiarazione di fallimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la possibilità di ravvisare il periculum in mora, ossia il fondato pericolo per la riscossione previsto dall'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quando una società sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il principio affermato è che tale procedura può costituire un indice concreto del rischio di mancata riscossione, analogamente alla dichiarazione di fallimento.
Norme richiamate
Art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
fondato pericolo per la riscossione
La norma consente la formazione dei ruoli straordinari quando sussista un rischio concreto e fondato per la riscossione del credito tributario. Tale rischio può derivare anche dall'ammissione del debitore a una procedura di concordato preventivo.
Massime di principio
- L'ammissione di un'impresa al concordato preventivo può essere considerata dall'Amministrazione finanziaria un elemento sufficiente a dimostrare il periculum in mora, senza dover attendere l'eventuale fallimento.
- In presenza di un fondato pericolo per la riscossione, il Fisco può procedere alla formazione di ruoli straordinari per l'intero importo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, anziché limitarsi alle ordinarie modalità di riscossione.
- Le procedure concorsuali rappresentano, in linea generale, un indice rilevante di deterioramento della capacità patrimoniale del contribuente e possono giustificare misure cautelari o accelerate di riscossione.
- La valutazione deve comunque essere collegata alla concreta situazione del debitore e alla motivazione dell'atto, poiché il pericolo deve essere effettivo e non meramente astratto.
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