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Sentenza

Sentenza del 08/06/2017 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Regime di "trasparenza fiscale" - Accertamento Iva e Irap - Impugnazione - Legittimazione dei soci - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I soci hanno contestato un accertamento relativo a maggiori imposte Iva e Irap, ritenendo di essere legittimati a impugnarlo in ragione del regime di trasparenza fiscale applicato alla società. La questione riguardava l'estensione della trasparenza fiscale anche alle imposte diverse da quelle sul reddito.

La decisione

La contestazione dei soci è stata ritenuta inammissibile per carenza di legittimazione. Il regime di trasparenza fiscale opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, evitando la doppia imposizione Ires-Irpef sugli utili societari, ma non si estende a Iva e Irap. Queste imposte restano a carico esclusivo della società, che è quindi l'unico soggetto legittimato a impugnare il relativo accertamento. I soci potranno eventualmente far valere la responsabilità dell'amministratore per l'omessa impugnazione.

Norme richiamate

  • Regime di trasparenza fiscale

    Il regime trasferisce ai soci, ai fini delle imposte sui redditi, la tassazione degli utili prodotti dalla società, con la finalità di evitare la doppia imposizione economica. Non riguarda Iva e Irap.

  • Ires

    Nel regime ordinario, l'Ires grava sugli utili della società; la trasparenza fiscale ne evita la duplicazione con l'Irpef dovuta dai soci sulla quota di utili loro attribuita.

  • Irpef

    Nel regime di trasparenza, il reddito societario viene imputato ai soci proporzionalmente alle partecipazioni, che ne rispondono ai fini Irpef.

  • Iva e Irap

    Sono imposte estranee al meccanismo di trasparenza fiscale sui redditi e restano obbligazioni proprie della società. Pertanto, la legittimazione a contestarne l'accertamento spetta alla società e non ai singoli soci.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un accertamento fiscale spetta, di regola, al soggetto direttamente obbligato al pagamento dell'imposta.
  • Il regime di trasparenza fiscale non rende automaticamente i soci legittimati a contestare ogni imposta accertata alla società: la sua efficacia è limitata alle imposte sui redditi.
  • Per accertamenti relativi a Iva e Irap, il ricorso deve essere proposto dalla società, in quanto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
  • Il socio privo di legittimazione non può sostituirsi alla società nel giudizio tributario; può eventualmente valutare un'azione di responsabilità contro l'amministratore che abbia omesso di impugnare l'accertamento.

Testo integrale

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