Sentenza del 08/06/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Iscrizione a ruolo - Avviso bonario ex art. 36-bis - Contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto nulla l'iscrizione a ruolo. Il controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis non può essere utilizzato per svolgere un controllo sostanziale o di merito della dichiarazione quando emergano incertezze rilevanti. In tali casi l'Amministrazione deve confrontarsi previamente con il contribuente e valutare le sue osservazioni; l'omissione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione a ruolo di somme derivanti da un avviso bonario emesso ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Le irregolarità riguardavano aspetti rilevanti e non meramente formali della dichiarazione, tali da richiedere un esame di merito e un confronto preventivo con il contribuente. L'Amministrazione non avrebbe instaurato il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo e non avrebbe esaminato adeguatamente i rilievi formulati dal contribuente tramite istanza di autotutela.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, limitato alla verifica cartolare e alla correzione di errori immediatamente rilevabili. Non consente, da sola, un accertamento sostanziale o una valutazione di merito su questioni controverse o caratterizzate da incertezza.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis è legittimo quando riguarda errori formali o dati ricavabili direttamente dalla dichiarazione e dagli archivi dell'Amministrazione.
- Se le irregolarità richiedono valutazioni interpretative, esami documentali o un controllo di merito, l'Amministrazione non può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo tramite il solo controllo automatizzato.
- Quando emergono aspetti rilevanti o incerti della dichiarazione, il contribuente deve avere la possibilità di fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo, secondo le garanzie previste dalla disciplina applicabile.
- Le osservazioni presentate dal contribuente, anche mediante istanza di autotutela, devono essere effettivamente esaminate; la loro mancata considerazione può incidere sulla validità dell'iscrizione a ruolo.
- In una situazione analoga è necessario verificare se l'Amministrazione abbia ecceduto i limiti del controllo automatizzato e se abbia omesso un necessario confronto preventivo su questioni non meramente cartolari.
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