Sentenza n. 5672/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'03.12.2025, protocollo n. 20250030363; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per immatricolarsi e frequentare un corso di laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Torino. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 5 del d.P.R. 394/1999, della circolare ministeriale relativa all'anno accademico 2025-2026, della direttiva 2004/114/CE e del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato che il Consolato avesse considerato soltanto la situazione economica del padre e il deposito sul conto personale della richiedente, omettendo di valutare la documentazione integrativa relativa alla madre, indicata quale ulteriore sponsor, perché prodotta oltre il termine assegnato. La ricorrente ha sostenuto che tale termine non fosse perentorio e che la documentazione fosse comunque pervenuta prima dell'adozione del diniego. Ha inoltre evidenziato la disponibilità di risorse sul proprio conto e sui conti dei genitori, nonché il reddito da lavoro della madre. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura estera.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo valida la procura sottoscritta davanti a pubblico ufficiale e corredata di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Il diniego è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria e da correlato difetto di motivazione, poiché il Consolato non aveva valutato la documentazione integrativa relativa alla madre della ricorrente, prodotta durante la fase istruttoria e comunque prima dell'adozione del provvedimento finale. Secondo il Collegio, la disciplina dei visti non prevede un termine perentorio per la presentazione delle integrazioni documentali richieste dall'Amministrazione; il termine assegnato era ordinatorio e, finché il procedimento non si era concluso, l'Amministrazione doveva esaminare gli apporti documentali acquisiti, soprattutto perché la richiesta di integrazione era stata formulata dalla stessa Amministrazione per completare il quadro conoscitivo. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla decisione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del visto d'ingresso, compreso quello richiesto per motivi di studio; il diniego è stato esaminato in relazione alla verifica dei presupposti d'ingresso.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
la Rappresentanza diplomatico-consolare, “valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta”
Prevede il termine ordinario di conclusione del procedimento per il rilascio dei visti e conferma che, in presenza di esigenze istruttorie, l'Amministrazione può protrarre gli accertamenti; non stabilisce un termine perentorio per la produzione delle integrazioni documentali richieste al richiedente.
art. 6, commi 2 e 3, d.m. 3 marzo 1997, n. 171
Consente il mancato rispetto dei termini per il rilascio del visto quando siano necessari ulteriori accertamenti, verifiche o acquisizioni di dati, documenti e valutazioni di autorità straniere.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine di dieci giorni per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è considerato non perentorio; le osservazioni pervenute prima del provvedimento definitivo devono essere valutate. Il TAR applica la medesima logica alle integrazioni documentali richieste nel procedimento di visto.
art. 2703 c.c.
La sottoscrizione della procura attestata da pubblico ufficiale, corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja, rende la procura validamente legalizzata.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
L'apostille consente la legalizzazione di diritto dell'atto pubblico straniero nei rapporti tra gli Stati aderenti.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso, il termine assegnato al richiedente per produrre integrazioni documentali richieste dall'Amministrazione non è perentorio se la normativa non lo qualifica espressamente come tale; la documentazione pervenuta dopo tale termine ma prima dell'adozione del provvedimento finale deve essere valutata ai fini della decisione.
- Quando l'Amministrazione sollecita integrazioni per completare l'istruttoria, non può successivamente ignorare la documentazione acquisita prima della conclusione del procedimento, poiché ciò vanificherebbe la funzione partecipativa e conoscitiva della richiesta istruttoria.
- Il diniego di visto fondato sulla situazione economica del richiedente è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se l'Amministrazione considera soltanto alcuni garanti o documenti finanziari e omette di esaminare documentazione integrativa tempestivamente acquisita relativa a un ulteriore sponsor.
- L'annullamento del diniego di visto per incompletezza dell'istruttoria comporta, di regola, l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza, senza sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
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