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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avviso di accertamento - Esenzione - ICI - immobili posseduti da enti non commerciali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta non fondata, poiché l’esenzione ICI deve essere riconosciuta quando l’immobile è posseduto da un ente non commerciale e viene utilizzato esclusivamente per una delle attività espressamente indicate dalla norma. Non è quindi sufficiente la natura dell’ente: occorre verificare la destinazione effettiva e esclusiva dell’immobile alle attività agevolate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell’ICI, sostenendo che gli immobili rientrassero nell’esenzione prevista dall’art. 7, lettere d) e i), del d.lgs. 504/1992. In particolare, gli immobili erano posseduti da un ente non commerciale e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività agevolate, quali attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive o di culto. La questione è stata interpretata in senso costituzionalmente orientato, valorizzando l’utilizzo concreto degli immobili per le finalità previste dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 7, lettera d), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di culto

    Prevede l’esenzione ICI per i fabbricati destinati in via esclusiva all’esercizio del culto.

  • Art. 7, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonchè delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985, n. 222

    L’esenzione spetta agli immobili degli enti non commerciali quando siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate dalla disposizione.

  • Art. 87, comma 1, lettera c), TUIR

    Individua la categoria degli enti non commerciali cui la disciplina dell’esenzione può applicarsi.

  • Art. 16, lettera a), legge 20 maggio 1985, n. 222

    Richiamato dalla disciplina ICI per individuare ulteriori attività connesse alle finalità di culto e religiose rilevanti ai fini dell’esenzione.

Massime di principio

  • La sola qualità di ente non commerciale non determina automaticamente l’esenzione ICI: è necessario dimostrare la concreta destinazione dell’immobile a una delle attività agevolate.
  • L’utilizzo dell’immobile deve essere esclusivo; l’esenzione può quindi essere esclusa o limitata se l’immobile è impiegato anche per attività commerciali o per finalità diverse da quelle previste dalla legge.
  • In caso di contestazione, assumono rilievo la destinazione effettiva dell’immobile, la documentazione dell’ente, l’organizzazione delle attività e l’eventuale assenza di finalità commerciali.
  • Le norme agevolative devono essere interpretate in modo coerente con i principi costituzionali, evitando di negare l’esenzione quando risultino effettivamente presenti sia il requisito soggettivo dell’ente non commerciale sia quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile.

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