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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1195/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del 25/06/2024 che dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato per presunta mancanza del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva invece che non era stato giudicato in assenza, avendo comparso all'udienza del 18/10/2023 e reso esame; perciò, secondo l'art. 420-bis, comma 6, cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto revocare l'ordinanza che lo aveva dichiarato assente, rendendo inapplicabile il disposto di inammissibilità richiamato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dalla consultazione degli atti è emerso che l'imputato era effettivamente comparso e aveva reso esame il 18/10/2023, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di declaratoria di assenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 6. Ne consegue che il regime di inammissibilità previsto dall'art. 581, comma 1-quater (applicabile solo all'imputato giudicato in assenza) non poteva essere adottato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 420-bis, comma 6, cod. proc. pen.

    non riprodotta negli atti

    Se l'imputato compare nel processo e rende esame, il giudice deve revocare l'ordinanza che aveva dichiarato la sua assenza; la declaratoria di assenza non può rimanere operante se l'imputato si è effettivamente presentato

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    non riprodotta negli atti

    Prevede l'inammissibilità dell'appello per mancanza del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, ma è applicabile soltanto quando l'imputato è stato giudicato in assenza

Massime di principio

  • La regola di inammissibilità per mancanza di mandato specifico (art. 581, comma 1-quater) si applica solo se l'imputato è stato effettivamente giudicato in assenza; se l'imputato è comparso e ha partecipato, tale regime non è applicabile
  • Quando dagli atti risulta che l'imputato è comparso e ha reso esame, il giudice di primo grado deve revocare l'ordinanza di dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 6, anche d'ufficio
  • In sede di impugnazione la verifica documentale della presenza dell'imputato al giudizio di primo grado (verbali di udienza, atti di comparizione) è cruciale: errori su questo punto possono portare all'annullamento dell'ordinanza sulla inammissibilità
  • Il difensore che impugna un provvedimento di inammissibilità deve segnalare e documentare eventuali comparizioni del cliente nel giudizio di primo grado per evitare l'applicazione automatica delle norme sull'inammissibilità
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'erronea applicazione delle norme sulla presenza/incapacità incide direttamente sulla fondatezza dell'ordinanza impugnata

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