Cassazione Penale, Sentenza n. 27372/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per i reati di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e di messa in commercio con uso indebito di segni distintivi (art. 517 c.p.), deducendo: a) che l'attività di riempimento di bombole di GPL è regolata da una lex specialis amministrativa (d.lgs. 128/2006) che escluderebbe la rilevanza penale qualora sussistano i presupposti normativi; b) difetto dell'elemento soggettivo (errore o assenza di dolo) e insufficienza della prova in ordine alla messa in commercio di bombole piene e all'appropriazione; c) vizio motivazionale circa la gravità della condotta e la negazione delle circostanze attenuanti e della loro adeguata valutazione ai fini del quantum della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e/o infondati i vari motivi di ricorso in punto di merito, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa la distinzione tra illecito amministrativo di riempimento non autorizzato e fattispecie penali di appropriazione indebita e di messa in commercio con segni ingannevoli. Tuttavia, ha ritenuto che il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) si fosse consumato alla cessazione dei rapporti contrattuali (dicembre 2012) e che, tenendo conto delle sospensioni già calcolate, il reato fosse prescritto alla data del 20 dicembre 2020; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'art. 646 per estinzione per prescrizione. Per il resto il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile; la pronuncia è stata rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio residuo e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie di appropriazione rispetto alla perdurante detenzione senza titolo delle bombole di proprietà altrui, ma ha fissato il momento consumativo nella cessazione dei rapporti (dicembre 2012), con conseguente estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia d'appello.
art. 517 cod. pen. (introduzione in commercio di prodotti con segni mendaci)
La norma penale è stata applicata alla condotta di messa in commercio di bombole che recavano i segni distintivi della società proprietaria inducendo in errore il compratore; la Corte ha distinto nettamente questa fattispecie dall'illecito amministrativo del riempimento non autorizzato.
art. 15 cod. pen. (criterio di specialità / concorso apparente di norme)
La Corte ha applicato il principio di specialità comparando le fattispecie astratte e ritenendo che l'illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 128/2006 non coincida strutturalmente con le fattispecie penali perseguite, dunque non esclude le relative responsabilità penali quando i loro elementi costitutivi divergono.
d.lgs. 128/2006 (artt. 7, 12, 18 richiamati nel ricorso)
La disposizione amministrativa sul riempimento non autorizzato è considerata lex specialis in astratto, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina amministrativa riguardi una condotta diversa (l'imbottigliamento non autorizzato) rispetto all'appropriazione o alla messa in commercio con segni mendaci.
art. 131-bis cod. pen. (esimente/causa di non punibilità collegata all'episodicità o lieve offensività)
Il ricorso invocava la non punibilità per scarsa offensività; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto la gravità e la diffusione della condotta tali da escludere l'applicabilità di questa causa di non punibilità.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha giudicato infondato il motivo di ricorso relativo all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la motivazione di merito valutato gli indici ostativi alla loro concessione e ritenuto proporzionata la pena inflitta.
art. 578 cod. proc. pen. (motivazione della decisione di annullamento parziale)
La Corte ha richiamato l'art. 578 c.p.p. per motivare l'accertamento della responsabilità penale quanto agli altri capi d'imputazione, pur procedendo all'annullamento per prescrizione del reato di appropriazione.
artt. 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen., art. 47 cod. pen., art. 125 c.p.p., 111 Cost.
Norme e principi invocate nel ricorso per denunciare vizio di motivazione, nullità o violazione del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto i motivi generici e privi di agganci probatori tali da giustificare la riforma delle decisioni di merito.
Massime di principio
- Quando una stessa condotta può essere inquadrata in una fattispecie amministrativa e in una penale, il giudice deve confrontare le strutture astratte delle norme (art. 15 c.p.): l'esistenza di una norma amministrativa non esclude automaticamente l'applicazione di una norma penale se gli elementi costitutivi sono diversi.
- L'imbottigliamento non autorizzato di GPL (illecito amministrativo) e l'appropriazione indebita delle bombole o la messa in commercio con segni ingannevoli sono condotte giuridicamente distinte: l'una riguarda l'attività di utilizzazione del bene, le altre riguardano la sottrazione del bene o l'ingannevole presentazione del prodotto.
- La prova della frequenza e della prassi consolidata (documenti di trasporto, documenti fiscali, servizi fotografici, deposizioni) può integrare l'elemento soggettivo del dolo per il titolare o amministratore, specie se si dimostra la continuità dei comportamenti illeciti.
- La data di consumazione del reato è cruciale per il decorso della prescrizione: nelle fattispecie istantanee (es. appropriazione), va individuato il momento in cui l'atto si è compiuto o il titolo è venuto meno; la prescrizione può estinguere il reato anche se la responsabilità era altrimenti provata.
- In difesa, per contrastare la qualificazione penale, è utile documentare l'esistenza di titoli autorizzativi, la destinazione effettiva delle forniture (DDT vs DAS) e provare l'assenza di condotte idonee a ingannare i terzi (es. apposizione di marchi, tappi, sigilli del proprietario).
- Per ottenere riconoscimenti favorevoli (attenuanti, riduzione pena o non punibilità per lieve offensività) è necessario un concreto e puntuale confronto con la motivazione di merito: affermazioni generiche senza elementi probatori difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
- Nelle impugnazioni è strategico valutare anche l'eventuale decorso della prescrizione prima della decisione impugnata: se la prescrizione è maturata intervenendo tra i gradi, può condurre all'annullamento limitato per estinzione del reato.
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