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Sentenza

Sentenza n. 5063/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Ercolano n. 48/2024 del 26 giugno 2024, con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate presso il fabbricato sito nel territorio comunale al Corso Resina n. 278-280, nonché della relazione di sopralluogo prot. n. 24660 del 19 aprile 2024 ivi richiamata; b) di ogni altro atto connesso e collegato, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202405552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un manufatto abusivo di circa 13 mq e 40 mc, addossato fuori sagoma al corpo scala di un fabbricato condominiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli aveva ingiunto, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di varie opere abusive, limitando le proprie contestazioni al manufatto identificato catastalmente al foglio 13, particella 279, sub. 9. Ha dedotto principalmente il difetto di istruttoria, sostenendo che il manufatto fosse preesistente almeno al 1935 e, quindi, anteriore alla legge urbanistica n. 1150/1942 e alla legge-ponte n. 765/1967, epoca nella quale non sarebbe stato necessario il permesso di costruire. A sostegno ha richiamato mappe catastali del 1935, atti notarili relativi al fabbricato e alle sue pertinenze, una pianta catastale del 1939 e una perizia tecnica di parte concernente la tipologia della muratura, ritenuta coeva a quella del fabbricato principale. Ha inoltre contestato l'insufficienza degli elementi utilizzati dal Comune per collocare la costruzione in epoca successiva al 1942 o al 1967. Con memoria non notificata al Comune ha prospettato, inoltre, una nuova possibile assimilazione tra il manufatto oggetto dell'ordinanza e due bassi terranei menzionati in atti notarili del 1902 e del 1941.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e ha dichiarato inammissibili le censure nuove formulate nella memoria non notificata. Quanto al merito, la verificazione disposta in corso di causa ha confermato, secondo il Collegio, la collocazione relativamente recente del manufatto, orientativamente tra la fine degli anni novanta e il 2012. È stato ritenuto decisivo il fotogramma originale del 1997, coerente con la cartografia aerofotogrammetrica dello stesso anno, dal quale non risultava l'esistenza del manufatto. Tale elemento ha reso plausibile che l'opera fosse stata realizzata nel quindicennio precedente al primo accatastamento del 2012 e ha escluso la tesi della preesistenza anteriore al 1942. Le mappe catastali del 1935 non sono state considerate sufficienti, poiché rappresentavano un oggetto senza consentire di determinarne consistenza volumetrica e destinazione d'uso e non erano confermate da un accatastamento al catasto fabbricati del 1939. Gli atti notarili, riferiti a beni comuni non censibili quali pozzo, cisterna, servizio igienico e lavatoio, sono stati ritenuti non assimilabili al manufatto per struttura e funzione. Anche l'asserita erroneità della pianta catastale del 1939 e la tipologia della muratura non hanno superato il valore probatorio dei rilievi del 1997. Ne è conseguito che l'istruttoria comunale è stata ritenuta congrua e non affetta dai vizi denunciati. Le nuove censure introdotte con memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili perché non meramente esplicative di motivi già dedotti, ma sostanzialmente ampliative del thema decidendum e lesive del contraddittorio e del termine decadenziale. Le spese processuali sono state compensate, mentre il compenso del verificatore, liquidato in euro 1.130,09, è stato posto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    demolizione di opere abusive

    Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione adottato dal Comune per il manufatto realizzato in assenza di permesso di costruire.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La mappa catastale datata 1935, potrebbe essere considerata elemento di prova nell'accezione di cui all'art. 9 bis del D.P.R. n. 380/01

    La documentazione catastale può concorrere alla prova dello stato legittimo o della preesistenza dell'immobile, ma deve fornire elementi sufficienti sulla consistenza e sulle caratteristiche dell'opera e, nel caso concreto, non è stata ritenuta decisiva.

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150

    legge urbanistica n. 1150/1942

    È stata assunta dal ricorrente quale riferimento temporale per sostenere la preesistenza del manufatto al regime autorizzatorio edilizio; il giudice ha escluso che l'opera fosse anteriore a tale data.

  • legge 6 agosto 1967, n. 765

    È stata richiamata dal ricorrente quale ulteriore momento di estensione del regime autorizzatorio; la collocazione del manufatto tra il 1997 e il 2012 ha reso irrilevante tale argomento.

Massime di principio

  • In una controversia relativa a un ordine di demolizione, la prova della preesistenza dell'opera a un determinato regime autorizzatorio edilizio deve essere concreta e riferita alla specifica consistenza planivolumetrica e alla destinazione d'uso del manufatto; una mera rappresentazione catastale non definita e non confermata da elementi documentali coerenti può non essere sufficiente.
  • Un fotogramma aerofotogrammetrico di elevata definizione, coerente con la cartografia ufficiale dello stesso periodo e dal quale il manufatto non risulti, può costituire elemento decisivo per escludere la preesistenza dell'opera a tale data e per collocarne ragionevolmente la realizzazione in un periodo successivo.
  • In presenza di evidenze fotografiche ufficiali incompatibili con la tesi della remota edificazione, gli atti notarili che attestino genericamente l'esistenza di beni comuni non censibili nell'area cortilizia non provano, se tali beni differiscono per struttura e funzione, la preesistenza del manufatto oggetto dell'ordine di demolizione.
  • Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure nuove introdotte con una memoria non notificata alla controparte, quando esse ampliano sostanzialmente il thema decidendum o introducono elementi nuovi non contenuti nel ricorso; la memoria può soltanto illustrare o precisare motivi ritualmente dedotti, nel rispetto del contraddittorio e del termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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