Cassazione Penale, Ordinanza n. 03962/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando rispettivamente la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e la non specificità dei motivi per mera riproposizione delle censure di merito già respinte dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 novembre 2023, che aveva confermato il giudizio di responsabilità per fatti qualificati come tentata rapina in concorso per uno dei capi e rapina consumata in concorso per l'altro. Una ricorrente censurava la motivazione della sentenza in punto di responsabilità per il reato di rapina, ma il suo motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi critici rispetto a una motivazione di appello ritenuta логicamente corretta. L'altro ricorrente contestava la motivazione del giudizio di responsabilità per entrambi i capi, ma il ricorso è stato considerato non consentito in cassazione perché si limitava a riprodurre le doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza sviluppare una critica argomentata autonoma rispetto alla sentenza impugnata. Entrambi i ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.
art. 56 c.p.
richiamato per la fattispecie tentata relativa a uno dei capi.
art. 628 c.p.
norma incriminatrice della rapina, evocata nei capi contestati nelle diverse forme e aggravanti indicate in sentenza.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche della motivazione, senza indicare con precisione quali passaggi logici o quali elementi probatori sarebbero erronei o trascurati.
- Il requisito di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. impone una critica autonoma e argomentata alla sentenza impugnata; non basta riproporre in cassazione le stesse doglianze già formulate in appello e già disattese.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione coerente e sorretta da un quadro probatorio completo, il ricorso che non si confronti puntualmente con tale motivazione è solo apparente e non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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