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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07618/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda la proprietà di porzioni di terreno site nel territorio di un Comune, rivendicate da un altro Comune come appartenenti al proprio patrimonio disponibile in base alla normativa istitutiva del nuovo ente territoriale. Dopo una prima fase di merito e un primo ricorso per cassazione accolto con rinvio, il giudice di rinvio ha riconosciuto la proprietà dei terreni in capo al Comune attore e ha dichiarato inammissibile, perché nuova, l'eccezione di usucapione sollevata dal Comune convenuto per la prima volta nel giudizio di rinvio, oltre a condannarlo alle spese. Con il ricorso per cassazione il Comune soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 1158 c.c., sostenendo che l'eccezione di usucapione non fosse nuova, poiché già in primo grado era stata contestata la proprietà altrui e si era sempre affermato un proprio titolo di proprietà; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna integrale alle spese e il mancato ricorso alla compensazione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'eccezione di usucapione non era inammissibile per il divieto di nova in appello, perché la proprietà è diritto autodeterminato e la deduzione di un diverso titolo di acquisto non integra di per sé nuova eccezione; tuttavia, nel giudizio di rinvio l'eccezione era comunque preclusa dall'art. 394 c.p.c., trattandosi di processo chiuso e non essendo l'eccezione resa necessaria o strettamente dipendente dal principio di diritto enunciato nella precedente cassazione. Quanto alle spese, la censura è stata respinta perché il capo sulle spese segue automaticamente la sorte dei capi principali e perché non ricorrevano i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c., non essendo la questione assolutamente nuova né essendo intervenuto un mutamento di giurisprudenza rilevante; inoltre non erano state dedotte altre gravi ed eccezionali ragioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello non impedisce, di regola, di prospettare l'usucapione quando in primo grado sia già stata contestata la proprietà altrui, poiché la proprietà è un diritto autodeterminato e il titolo rileva soprattutto ai fini probatori.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione costituisce un titolo originario di acquisto della proprietà, fondato sul possesso pacifico, continuato e ininterrotto per oltre venti anni.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono proporsi nuove domande o eccezioni, salvo che siano rese necessarie o strettamente dipendenti dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; l'eccezione di usucapione non era nel caso legittimata da tale principio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese è infondata quando non venga meno la soccombenza sulla base dell'esito dei motivi di impugnazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione è ammissibile solo nei casi previsti dalla norma; nella specie non ricorrevano né l'assoluta novità della questione né il mutamento della giurisprudenza, né altre gravi ed eccezionali ragioni motivate.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    La riforma dei capi principali determina automaticamente la caducazione del capo accessorio sulle spese per effetto espansivo interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la preclusione alle nuove difese è rigorosa: sono ammissibili solo domande, eccezioni e attività difensive rese necessarie o strettamente dipendenti dal principio di diritto fissato dalla cassazione.
  • La deduzione dell'usucapione non è, di per sé, una domanda o eccezione nuova quando la proprietà del bene sia già stata contestata in primo grado, perché i diritti reali autodeterminati si identificano per il loro contenuto e non per il titolo.
  • Tuttavia, se l'usucapione viene introdotta per la prima volta solo nel giudizio di rinvio e avrebbe potuto essere dedotta già nell'appello precedente, essa resta preclusa dall'art. 394 c.p.c.
  • La compensazione delle spese di lite richiede il ricorrere dei presupposti legali; non basta la sola complessità della vicenda o la convinzione della parte di aver sollevato una questione rilevante, se non vi è assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
  • La sorte del capo sulle spese segue automaticamente quella dei capi principali: se l'impugnazione sui capi principali è respinta, la condanna alle spese resta ferma e si applica il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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