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Ordinanza

Ordinanza n. 4778/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento della illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente e non concluso entro il termine. Nomina nuovo commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202402112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accertato il silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di riconoscimento del titolo estero e aveva imposto di provvedere

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il commissario ad acta originariamente nominato non avessero dato esecuzione alla sentenza n. 3470/2025, ormai passata in giudicato. La sentenza aveva ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna entro 180 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, aveva nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Con istanza del 7 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto la revoca del commissario e la nomina di un nuovo commissario, con fissazione di nuovi termini, lamentando il protrarsi dell'inadempimento sia dell'Amministrazione sia dell'organo commissariale.

La decisione

Il TAR ha preso atto, sulla base della documentazione acquisita, che la sentenza passata in giudicato non risultava eseguita nonostante la scadenza dei termini assegnati. Ha rilevato inoltre che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito spiegazioni sull'inadempimento. Il Collegio ha quindi chiesto chiarimenti al Ministero e al responsabile del Dipartimento incaricato quale commissario ad acta sulle ragioni della mancata esecuzione. Non ha disposto la sostituzione del commissario, ritenendo prevalente la peculiare professionalità del soggetto nominato, ma ha prorogato di ulteriori 60 giorni il termine per provvedere, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il TAR ha avvertito che, in caso di ulteriore ritardo, avrebbe valutato la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa e/o penale dei funzionari obbligati a provvedere. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione del giudicato, quando dagli atti risulti che l'Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di provvedere entro il termine fissato dalla sentenza, il giudice può chiedere chiarimenti all'Amministrazione e agli organi incaricati dell'esecuzione prima di adottare ulteriori misure sostitutive o sanzionatorie.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone l'adozione di un provvedimento consente al giudice dell'ottemperanza di rinnovare o prorogare il termine assegnato al commissario ad acta, anche senza sostituirlo, quando ritenga che la sua specifica professionalità renda preferibile la prosecuzione dell'incarico.
  • In presenza di un ulteriore inadempimento dell'obbligo di provvedere imposto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può avvisare le amministrazioni e i funzionari responsabili della possibile trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per la valutazione di eventuali responsabilità amministrative o penali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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