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Interpello

Risposta n. 18 del 28/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che l’agevolazione dipenda dalla natura sostanziale dell’attività svolta, e non dall’iscrizione al FUS, ritenendo quindi di possedere i requisiti per consentire ai propri mecenati di beneficiare dell’Art-Bonus

Chiarimenti sull’applicazione dell’Art-Bonus alle erogazioni liberali destinate a un’associazione che organizza un festival musicale

Il quesito

L’associazione chiede se le erogazioni liberali ricevute da privati, enti pubblici ed enti privati per il sostegno del festival annuale possano fruire del credito d’imposta Art-Bonus e quali procedure debbano essere seguite, considerando anche l’impossibilità di registrarsi sul portale Art-Bonus come ente beneficiario

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia, richiamata la normativa e acquisito il parere del MIBAC, conclude che il beneficio spetta solo per le fattispecie espressamente previste dalla legge e, per i festival, solo ai soggetti pubblici e privati organizzatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto MIBAC 27 luglio 2017; l’associazione istante non rientra in tali categorie e le erogazioni destinate al suo sostegno non sono ammissibili all’agevolazione

Art-Bonus e sostegno a un festival musicale organizzato da un’associazione non riconosciuta

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art-Bonus alle erogazioni liberali destinate a un’associazione non riconosciuta che opera nel settore della cultura musicale e organizza una rassegna/festival annuale. Il caso si concentra, in particolare, sulla qualificazione dell’ente beneficiario e sui requisiti necessari affinché i finanziatori possano fruire dell’agevolazione fiscale.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’associazione ALFA svolge attività senza scopo di lucro nel settore musicale, organizzando manifestazioni culturali, concerti e rassegne. Dal 2003 cura la rassegna annuale BETA, riconosciuta e sovvenzionata dal Comune di GAMMA mediante un bando per il sostegno alla promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali.

Per il festival l’associazione riceve erogazioni liberali sia da enti pubblici territoriali sia da soggetti privati e persone fisiche. Il problema posto riguarda la possibilità che tali erogazioni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dalla legge n. 175 del 2017.

L’istante segnala inoltre un profilo operativo: la norma richiede che i beneficiari delle erogazioni diano evidenza delle somme ricevute anche tramite l’apposito portale del Ministero dei beni e delle attività culturali, ma l’associazione non riesce a registrarsi come ente beneficiario sul sito www.artbonus.gov.it, che sembrerebbe consentire l’accesso ai soli soggetti già censiti e finanziati dal FUS. L’associazione precisa di non essere sovvenzionata dal FUS per propria scelta.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’associazione chiede di sapere quale procedura debba adottare per ottenere il riconoscimento dell’Art-Bonus sulle erogazioni liberali ricevute da privati, e se tali soggetti possano beneficiare del credito d’imposta in relazione al sostegno del festival da essa organizzato.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la disciplina dell’Art-Bonus individua gli enti beneficiari in base a requisiti sostanziali, legati soprattutto alla tipologia di attività svolta, e non a requisiti formali come l’iscrizione al FUS. Di conseguenza, l’associazione ritiene di rientrare tra i soggetti destinatari dell’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 e di consentire ai propri mecenati di beneficiare dell’agevolazione.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni, prevede un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità culturali e dello spettacolo.

Le finalità indicate sono, in sintesi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo e senza scopo di lucro;
  • interventi su beni culturali pubblici anche quando le somme siano destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene.

L’Agenzia richiama anche la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che aveva già chiarito l’ambito oggettivo dell’agevolazione.

Acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali

Per risolvere la questione, l’Agenzia ha richiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Ministero ha ricordato che la disciplina dell’Art-Bonus è stata integrata dalla legge 22 novembre 2017, n. 175, in materia di spettacolo, che ha esteso l’agevolazione alle donazioni destinate al sostegno di soggetti operanti nel settore dello spettacolo, tra cui istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione.

Con specifico riferimento ai festival, il Ministero ha evidenziato che, in sede parlamentare, è stato precisato che l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival che possiedano i requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante i criteri e le modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce del quadro normativo e del parere ministeriale, l’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, l’associazione non rientra nelle categorie previste dalla legge n. 175 del 2017 per l’accesso all’Art-Bonus.

Ne consegue che le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’associazione non possono essere ammesse al beneficio fiscale. In altri termini, il credito d’imposta non spetta per i finanziamenti al festival organizzato dall’istante, poiché manca il presupposto soggettivo richiesto dalla disciplina applicabile ai festival.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un esito negativo per l’associazione: non è la mera attività culturale o musicale svolta a rendere automaticamente applicabile l’Art-Bonus, ma il possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa di settore e dai criteri ministeriali richiamati. Pertanto, per le erogazioni ricevute dall’istante non è riconosciuto il credito d’imposta Art-Bonus.

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