Risposta n. 13 del 27/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l'istante, l'obbligo di pagamento tracciabile non dovrebbe valere per gli acquisti di carburante agricolo effettuati da un produttore agricolo che non fruisce della deduzione del costo e della detrazione ordinaria dell'IVA, restando comunque fermo il limite all'uso del contante.
Obbligo di pagamento tracciabile per l'acquisto di gasolio agevolato destinato a macchine agricole da parte di un imprenditore agricolo in regime catastale e forfetario IVA.
Il quesito
L'istante chiede se l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per l'acquisto di carburante agricolo si applichi anche a chi determina il reddito su base catastale e applica il regime speciale IVA agricolo, quindi non deduce analiticamente il costo né detrae ordinariamente l'IVA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, per il caso descritto, l'obbligo di pagamento tracciabile non si applichi, perché nei regimi agricoli richiamati il reddito e l'IVA sono determinati in modo forfetario e manca il presupposto dell'individuazione analitica del costo e dell'IVA. Restano però applicabili le regole generali sull'uso del contante; se l'istante passasse al regime ordinario, tornerebbero applicabili le regole su deducibilità e detraibilità condizionate ai pagamenti tracciabili.
Pagamento del carburante agricolo e regimi forfetari agricoli
L'interpello riguarda l'acquisto di gasolio agevolato destinato a macchine agricole da parte di una titolare di azienda agricola che determina il reddito su base catastale e applica il regime speciale IVA agricolo. Il tema è se, in tale situazione, sia necessario usare strumenti di pagamento tracciabili ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA.
Fattispecie rappresentata dall'istante
La contribuente dichiara di:
- essere titolare di un'azienda agricola che determina il reddito ai sensi dell'articolo 32 del T.U.I.R.;
- avvalersi, ai fini IVA, del regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, basato su detrazione forfetizzata tramite percentuali di compensazione;
- utilizzare diverse macchine agricole di cui all'articolo 57 del Codice della strada, alimentate a gasolio;
- acquistare gasolio agevolato assegnato dalla Regione "X" in funzione della superficie coltivata e delle colture praticate, con annotazione nel "libretto fiscale di controllo".
L'istante richiama la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, che aveva chiarito che l'obbligo di fattura elettronica per i carburanti non riguarda quelli destinati alle macchine agricole, ma che per la deduzione del costo e la detrazione IVA è necessario il pagamento con strumenti tracciabili.
Quesito del contribuente
La contribuente chiede se l'obbligo di pagare con strumenti tracciabili il carburante si applichi anche nel suo caso, cioè quando:
- il costo del carburante non è dedotto in modo analitico nel reddito d'impresa;
- l'IVA non è detratta ordinariamente.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene che l'obbligo di pagamento tracciabile non riguardi gli acquisti di carburante agricolo effettuati da un produttore agricolo che non beneficia della deduzione del costo e della detrazione ordinaria dell'IVA. A suo avviso, rimane comunque fermo il limite all'uso del contante previsto dalla normativa generale. Sottolinea inoltre che il quantitativo di carburante è predeterminato dalla Regione in base ai terreni, alle colture e alle attrezzature, e registrato nel libretto fiscale, con conseguente riduzione del rischio di evasione.
Normativa richiamata dall'Agenzia
L'Agenzia richiama:
- l'articolo 1, commi 909 e 917, lettera a), della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'obbligo di fattura elettronica e, per alcune cessioni di carburante, l'anticipazione al 1° luglio 2018;
- l'articolo 1, comma 922, della legge n. 205 del 2017, che ha inserito nell'articolo 164 del T.U.I.R. il comma 1-bis, subordinando la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione al pagamento con carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione;
- l'articolo 1, comma 923, della legge n. 205 del 2017, che ha modificato l'articolo 19-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiedendo prova del pagamento con carte o altri mezzi idonei individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 aprile 2018, prot. n. 73203;
- la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, che esclude dall'anticipazione al 1° luglio 2018 i rifornimenti destinati a veicoli agricoli, ma ribadisce le regole generali sulla deducibilità e detraibilità;
- l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di limiti all'uso del contante.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva innanzitutto che la legge di bilancio 2018 ha introdotto regole specifiche per la fatturazione elettronica e per la deducibilità/detraibilità dei carburanti. Tuttavia, nel caso prospettato, occorre considerare i regimi speciali cui la contribuente aderisce:
- per le imposte sui redditi, il reddito agrario è determinato mediante tariffe d'estimo, quindi in modo forfetario;
- ai fini IVA, la detrazione è forfetizzata tramite percentuali di compensazione.
Poiché in entrambi i casi le imposte non sono determinate analiticamente, viene meno il presupposto che giustifica l'obbligo di pagamento tracciabile, ossia la necessità di individuare in modo puntuale il costo sostenuto e l'IVA pagata a titolo di rivalsa.
Parere conclusivo dell'Agenzia
L'Agenzia conclude che l'istante non è obbligata a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per acquistare il gasolio agevolato destinato alle macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme generali sull'uso del contante. Precisa inoltre che, qualora la contribuente optasse per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell'IVA, tornerebbero applicabili le disposizioni che subordinano deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA al pagamento tracciabile.
Esito operativo
In sintesi, per il regime catastale e il regime speciale IVA agricolo:
- non opera l'obbligo di pagamento tracciabile per il carburante agricolo;
- resta applicabile il limite generale all'uso del contante;
- in caso di passaggio al regime ordinario, la disciplina sui pagamenti tracciabili tornerebbe a rilevare.
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