Risposta n. 19 del 2/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che Novara non possa essere qualificato in modo generale come comune disagiato, ma che possa esserlo almeno rispetto al collegamento con Pavia; propone quindi di ammettere la detrazione sulla base di una documentazione che attesti l’effettivo disagio oppure, in alternativa, del tempo necessario per raggiungere la sede universitaria.
Detrazione del 19% sui canoni di locazione per studenti universitari e qualificazione del Comune di Novara come "zona disagiata"
Il quesito
Il contribuente chiede se il Comune di Novara possa essere considerato una zona montana o disagiata, ai fini della detrazione dei canoni di locazione per la figlia studentessa universitaria iscritta a Pavia, tenendo conto delle difficoltà di collegamento con tale sede e della possibilità di valutare il disagio anche in base al tempo di percorrenza.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che Novara non rientri tra i comuni montani né possa essere qualificato come comune disagiato sulla base di criteri oggettivi riferiti al comune di residenza; di conseguenza, non spetta la detrazione prevista dalle condizioni più favorevoli introdotte per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. L’Agenzia segnala comunque di aver richiesto un parere tecnico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla corretta individuazione di tali zone.
Detrazione per canoni di locazione studenti universitari e qualificazione del Comune di Novara
L’interpello riguarda la possibilità di accedere alla detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione pagati da uno studente universitario, con particolare riferimento ai requisiti agevolativi previsti per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Il caso concreto concerne una studentessa residente a Novara e iscritta a Medicina presso l’Università di Pavia, città ritenuta difficilmente raggiungibile con il pendolarismo quotidiano.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante segnala che la figlia, residente a Novara, frequenta il quarto anno di Medicina all’Università di Pavia e non ha potuto viaggiare da pendolare sin dal primo anno. Viene evidenziato che Pavia dista circa 71 km da Novara, ma il collegamento ferroviario richiede il passaggio da Milano o Mortara e il viaggio dura circa un’ora e quaranta minuti.
Secondo il contribuente, la normativa agevolativa è stata modificata per consentire la detrazione anche quando l’università è ubicata in un comune diverso da quello di residenza, anche nella stessa provincia, purché distante almeno 50 km se lo studente risiede in zone montane o disagiate. Da qui il dubbio se Novara possa essere considerata una zona disagiata, almeno con riguardo ai collegamenti verso Pavia.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il quesito sostanziale è se il Comune di Novara possa essere ricondotto nell’ambito delle zone montane o disagiate, limitatamente alle condizioni di trasporto e viaggio verso un determinato altro Comune, nel caso di studenti iscritti a corsi di laurea che si trasferiscono temporaneamente per motivi di studio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che non sia possibile predisporre un elenco esaustivo dei comuni “disagiati” e che la valutazione debba essere concreta e riferita alla specifica destinazione universitaria. Nel caso di specie, Novara sarebbe ben collegata con Torino e Milano, ma non con Pavia; per tale ragione dovrebbe considerarsi disagiata solo rispetto a quest’ultima città.
In alternativa, il contribuente propone che la fruizione della detrazione sia ammessa quando il beneficiario disponga di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo disagio nel raggiungere la sede di studio, oppure che, oltre alla distanza chilometrica, si tenga conto anche del tempo di percorrenza.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, che riconosce la detrazione del 19% sui canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, per studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune dell’università o in comuni limitrofi, entro il limite di 2.633 euro.
Viene inoltre richiamato l’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che ha introdotto la lettera i-sexies.01) all’articolo 15 del TUIR, prevedendo, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, che il requisito della distanza si consideri rispettato anche all’interno della stessa provincia e che sia ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, la disposizione agevolativa più favorevole si applica solo se il comune di residenza dello studente si trova effettivamente in una zona montana o disagiata. Nel caso rappresentato, tale condizione non ricorre.
Per quanto riguarda la nozione di comune montano, l’Agenzia precisa che, in assenza di una definizione espressa nella normativa fiscale e di un rinvio ad altre disposizioni specifiche, occorre fare riferimento all’elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, relativa all’ICI e all’esenzione per i terreni agricoli in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984 del 1977.
Per la qualifica di comune disagiato, l’Agenzia osserva che la valutazione deve fondarsi su criteri oggettivi riferiti al comune di residenza dello studente e non al comune in cui è ubicata la sede universitaria. Nel caso di Novara, la presenza di diverse vie di comunicazione, comprese quelle ferroviarie e stradali verso altri Comuni, esclude la qualificazione di comune disagiato. La stessa istante, peraltro, riconosce che Novara è ben collegata ad altre sedi universitarie, pur non essendolo altrettanto con Pavia.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che il Comune di Novara non rientra fra i comuni montani inclusi nell’elenco richiamato dalla circolare n. 9 del 1993 e non può neppure essere qualificato come comune disagiato. Di conseguenza, il contribuente non può fruire della detrazione sulla base delle condizioni più favorevoli previste dalla lettera i-sexies.01) dell’articolo 15 del TUIR.
Precisazione finale dell’Amministrazione
L’Agenzia segnala che la corretta qualificazione dei comuni montani o disagiati richiede valutazioni tecniche non di propria competenza; per tale motivo ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’individuazione corretta delle zone interessate. Qualora tale parere dovesse portare a una diversa qualificazione rispetto a quella espressa nella risposta, l’Agenzia provvederà a comunicarne l’esito all’interpellante.
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