Risposta n. 15 del 28/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante assumeva che gli uffici fossero soggetti allo split payment e proponeva alcune soluzioni operative conseguenti.
Applicazione dello split payment agli uffici italiani dislocati all'estero del Ministero BETA
Il quesito
L'istante chiede se gli uffici italiani del Ministero BETA dislocati all'estero siano soggetti alla disciplina della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/1972 e, in tal caso, quali soluzioni operative adottare.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia esclude lo split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli uffici del Ministero BETA dislocati all'estero, per la loro speciale autonomia gestionale e finanziaria e per esigenze di semplificazione; conferma invece l'applicazione agli acquisti effettuati dagli uffici nel territorio italiano, con versamento diretto dell'IVA all'Erario secondo le modalità previste.
Applicazione dello split payment agli uffici del Ministero BETA dislocati all'estero
L'interpello riguarda la possibilità di applicare la disciplina della scissione dei pagamenti ai rapporti con un Ufficio italiano del Ministero BETA dislocato all'estero. L'Agenzia chiarisce i presupposti di applicazione dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e valuta la posizione specifica di tali uffici in ragione della loro particolare autonomia organizzativa e finanziaria.
Quesito del contribuente
L'istante chiede se gli uffici italiani dislocati all'estero del Ministero BETA debbano essere considerati soggetti allo split payment di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, nel presupposto che tali uffici rientrino nel perimetro della disciplina, prospetta anche alcune soluzioni operative conseguenti.
Normativa richiamata e presupposti generali
L'Agenzia richiama l'articolo 17-ter del DPR 633/1972, secondo cui per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati soggetti pubblici l'IVA è versata dai cessionari o committenti secondo modalità stabilite dal MEF.
Viene inoltre precisato che il meccanismo si applica solo alle operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972 effettuate nel territorio dello Stato nei confronti dei soggetti pubblici indicati dalla norma. Ne consegue che:
- lo split payment non si applica alle operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR 633/1972;
- non si applica nemmeno alle operazioni territorialmente rilevanti ma esenti o non imponibili, nelle quali il fornitore non addebita IVA.
A titolo esemplificativo, l'Agenzia richiama le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8 e 8-bis e le operazioni non imponibili di cui all'articolo 72 del DPR 633/1972.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante rappresenta di ritenere applicabile lo split payment agli uffici in esame e, su tale base, prospetta alcune possibili soluzioni operative. Tuttavia, tale impostazione viene superata dalla successiva valutazione dell'Agenzia.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento specifico alla fattispecie, l'Agenzia osserva che gli uffici dislocati all'estero del Ministero BETA sono caratterizzati da una speciale autonomia gestionale e finanziaria. Essi non sono soggetti alla normativa sulla tesoreria unica e operano secondo una disciplina peculiare che consente, tra l'altro:
- la costituzione di conti correnti valuta Tesoro (CCVT);
- semplificazioni procedurali e documentali per i rendiconti delle spese ordinate all'estero.
In considerazione di tali peculiarità e per esigenze di semplificazione operativa, l'Agenzia ritiene di escludere l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli uffici del Ministero BETA dislocati all'estero.
Diversamente, lo split payment resta applicabile agli acquisti effettuati dagli uffici dislocati nel territorio italiano. In questi casi, l'IVA deve essere versata all'Erario e non al fornitore italiano, mediante versamento diretto all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 1203, articolo 12, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 23 gennaio 2015.
Conclusioni operative
Alla luce dei chiarimenti forniti, l'Agenzia afferma che gli specifici quesiti formulati dall'interpellante non sono più attuali, poiché assorbiti dalla conclusione principale: gli uffici italiani del Ministero BETA dislocati all'estero non sono soggetti alla disciplina dello split payment per gli acquisti di beni e servizi ricevuti all'estero. Resta invece fermo il meccanismo per gli acquisti effettuati dagli uffici situati in Italia.
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