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Interpello

Risposta n. 16 del 28/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di no, sostenendo che la norma si riferisca agli uffici diplomatici e consolari di Stati esteri e non a quelli dello Stato italiano.

Applicabilità dell’articolo 72 del DPR 633/1972 agli uffici italiani all’estero del Ministero BETA

Il quesito

Si chiede se gli uffici italiani dislocati all’estero del Ministero BETA possano rientrare tra i soggetti beneficiari dell’articolo 72 del DPR 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che gli uffici dislocati all’estero del Ministero BETA, in quanto facenti parte del Ministero e dipendenti dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari ai sensi dell’articolo 30 del DPR 18/1967, possano essere ricondotti soggettivamente nell’ambito applicativo dell’articolo 72 del DPR 633/1972, anche alla luce della circolare n. 62/E del 2002.

Ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 72 del DPR 633/1972

L’interpello riguarda la possibilità di ricondurre gli uffici italiani dislocati all’estero del Ministero BETA tra i soggetti destinatari del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 72 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il tema è esclusivamente soggettivo e concerne l’estensione del beneficio a strutture italiane operanti fuori dal territorio nazionale.

Quesito del contribuente

Il contribuente domanda se gli uffici italiani all’estero del Ministero BETA possano beneficiare del trattamento previsto dall’articolo 72 del DPR 633/1972. Il dubbio nasce dalla formulazione della norma, che secondo l’istante sembrerebbe riferirsi agli uffici diplomatici e consolari di Stati esteri e non a quelli italiani.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo il contribuente, i soggetti in esame non rientrano nel campo di applicazione soggettivo della disposizione. L’argomento principale è letterale: i beneficiari dell’agevolazione sarebbero, a suo avviso, gli uffici diplomatici e consolari degli Stati esteri che riconoscono il medesimo trattamento all’Italia, e non gli uffici italiani dislocati all’estero.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 72, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che considera non imponibili, in equiparazione alle operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che riconoscono per reciprocità analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani.

Viene richiamato anche il comma 2 dell’articolo 72, che:

  • prevede l’applicazione delle disposizioni del comma 1 per gli enti indicati alle lettere a), c), d) ed e) solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi superano euro 300;
  • stabilisce, per gli enti indicati alla lettera a), che il beneficio non si applica alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, anche se il relativo onere resta a carico degli enti e dei soggetti indicati.

Chiarimenti di prassi richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la circolare n. 62/E del 1° agosto 2002, con cui era già stato chiarito che gli enti indicati dalla norma possono effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell’IVA mediante l’apposito modello approvato in sede comunitaria e allegato alla circolare.

Nella stessa circolare era stato inoltre precisato che il medesimo beneficio si applica anche:

  • ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana accreditati presso altri Stati membri dell’Unione europea o presso organismi internazionali ivi situati;
  • al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le rappresentanze e gli enti in questione.

Era stato altresì ribadito che tali soggetti devono esibire il modulo vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, attestante il diritto all’agevolazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce dei chiarimenti di prassi, l’Agenzia conclude che gli uffici dislocati all’estero del Ministero BETA, in quanto parte del Ministero e dipendenti dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari ai sensi dell’articolo 30 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, possano essere ricondotti, sotto il profilo soggettivo, nell’ambito applicativo dell’articolo 72 del DPR 633/1972.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude quindi con un esito favorevole al riconoscimento dell’applicazione dell’articolo 72 agli uffici italiani all’estero del Ministero BETA. Il criterio decisivo non è la nazionalità dell’ufficio in senso astratto, ma la sua riconducibilità funzionale alle missioni diplomatiche e agli uffici consolari, secondo quanto chiarito dalla normativa e dalla prassi richiamate.

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