Cassazione Penale, Sentenza n. 44425/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p., deducendo che era stato sorpreso all'esterno dell'abitazione ma su un terreno immediatamente adiacente che, secondo il ricorrente, non costituiva un effettivo allontanamento dalla casa. Sosteneva inoltre che nel provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare non era indicato il divieto di permanere nella corte adiacente, pertanto non si sarebbe configurato il reato. In subordine chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la descrizione fattuale nella sentenza impugnata indicava che l'imputato era su una stradina a circa 30 metri dall'abitazione, senza elementi che la qualificassero come pertinenza esclusiva dell'immobile; pertanto si è configurato l'allontanamento previsto dall'art. 385 c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per "abitazione" si intende l'unità abitativa in cui la persona conduce la vita domestica, con esclusione delle pertinenze salvo quelle integralmente connesse (es. balconi, terrazzi, cortili interni). Ha inoltre affermato che il giudice che dispone gli arresti domiciliari non è sempre tenuto a elencare espressamente tutte le pertinenze liberamente fruibili. Sul punto della particolare tenuità, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha escluso la tenuità valorizzando la presenza dell'imputato in compagnia di due pregiudicati (violazione del divieto di rapporti con terzi con precedenti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 385 c.p. ritenendo che per "abitazione" debba intendersi l'unità abitativa in cui la persona conduce la vita domestica; sono escluse le altre pertinenze salvo quelle che costituiscono parte integrante e strutturalmente distinte dell'unità immobiliare (es. balconi, terrazzi, cortili interni) che, per la loro intrinseca separazione verso l'esterno, possono essere considerate come ambiti della detenzione domiciliare
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
La norma è stata richiamata per spiegare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare (decisione su documenti senza discussione orale), ai sensi delle disposizioni emergenziali che consentono tale modalità
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n.105
Richiamata insieme all'art. 23 d.l. n.137/2020 per legittimare il rito cartolare adottato nella trattazione del ricorso
Giurisprudenza: Sez.6, n.47317 del 28/10/2016 (Di Carlo)
Richiamata quale precedente consolidato che considera allontanamento anche la presenza del detenuto sulla strada adiacente all'abitazione e all'esterno della recinzione dell'immobile
Giurisprudenza: Sez.6, n.32371 del 27/3/2019 (Tomasso)
Richiama il principio secondo cui il giudice può, in casi concreti e per esigenze cautelari, delimitare le pertinenze fruibili; la Corte precisa però che tale principio non impone sempre e comunque l'obbligo di specificare nell'ordinanza ogni pertinenza accessibile
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 385 c.p. l'allontanamento si valuta in base alla collocazione fisica rispetto all'unità abitativa: zone esterne e non integralmente pertinenziali (es. strade o terreni adiacenti non incorporati nell'immobile) possono configurare l'allontanamento.
- Non è sempre necessario che il provvedimento di detenzione domiciliare elenchi puntualmente quali pertinenze siano utilizzabili; la nozione di "abitazione" comprende solo le pertinenze che costituiscono parte integrante e separata dell'unità domestica (balconi, terrazzi, cortili interni), mentre aree esterne e indipendenti non ne fanno parte.
- Per ottenere l'esclusione della configurabilità del reato per mancato allontanamento, la difesa deve dimostrare che il luogo in cui è stato sorpreso il detenuto costituisce effettiva e riconosciuta pertinenza dell'abitazione o è compreso nell'ambito di esecuzione della misura.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede l'assenza di circostanze aggravanti: la presenza in compagnia di persone pregiudicate o la violazione di prescrizioni (es. divieto di rapporti con terzi con precedenti) ostano al riconoscimento della tenuità.
- La decisione in forma cartolare è possibile secondo le disposizioni emergenziali richiamate; ciò comporta che le valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata possano essere sindacate solo nei limiti dell'ammissibilità del ricorso.
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