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Sentenza

Sentenza n. 6314/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - del decreto di respingimento dell’istanza di cittadinanza italiana n. -OMISSIS- emesso in Roma il 24.05.2022 e notificato dalla ricorrente in data 05.12.2022, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata in data 24.03.2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. 5 febbraio 1992, n. 91; - di tutti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale adotta in ordine al suddetto decreto, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202303953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, residente legalmente in Italia da oltre dieci anni e dedita alla crescita e all’istruzione dei figli, ha impugnato il diniego della cittadinanza adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero non aveva fondato il rigetto su condotte penali o amministrative della richiedente, che risultava incensurata e priva di segnalazioni indicative di una scarsa integrazione sociale, ma sui precedenti penali e sulle violazioni amministrative riguardanti due dei quattro figli. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità, l’erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, lo sviamento e l’ingiustizia manifesta. Ha contestato l’estensione automatica alla propria persona del disvalore derivante dalle condotte dei figli, senza una valutazione individuale della sua integrazione, della sua condotta civile e morale, della residenza ultradecennale e dell’assenza di collegamenti con gli illeciti familiari. Ha inoltre lamentato l’omesso bilanciamento tra gli episodi riferibili ai figli e gli elementi favorevoli relativi all’intero nucleo familiare, nonché la mancata verifica dell’eventuale esistenza di una regia familiare, della condivisione dei proventi illeciti o di forme di collaborazione, protezione o condivisione di schemi devianti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo, dovendo l’Amministrazione valutare la capacità di stabile integrazione dell’istante e la compatibilità del suo ingresso nella comunità nazionale con l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Tuttavia, nel caso concreto, il Ministero aveva fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali e amministrativi di due figli, senza esaminare la posizione personale della richiedente, incensurata e non destinataria di segnalazioni indicative di mancata integrazione. Secondo il TAR, la rilevanza dei comportamenti di un familiare non è esclusa in assoluto, ma richiede una motivazione specifica sul loro collegamento con la richiedente: possono assumere rilievo, ad esempio, quando emerga una regia familiare, la fruizione familiare dei proventi del reato, la collaborazione, la protezione reciproca o la piena condivisione di schemi devianti. In mancanza di tale approfondimento, l’automatica trasposizione sulla richiedente delle condotte dei figli viola il principio della personalità della responsabilità penale e determina un palese difetto di motivazione, oggettivamente invalidante. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è rimessa a un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione e presuppone un giudizio sulla stabile integrazione dell’istante e sulla compatibilità del suo ingresso nella comunità nazionale con l’ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 27 Cost.

    principio del carattere personale della responsabilità penale

    Le condotte illecite dei familiari non possono essere automaticamente imputate alla richiedente; possono rilevare solo se siano accompagnate da elementi concreti di concorso, complicità, condivisione, protezione, collaborazione o comunque di rilevanza familiare degli illeciti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale e non costituisce un diritto soggettivo; l’Amministrazione deve valutare la capacità di stabile integrazione dell’istante, la sua condotta e la compatibilità dell’acquisto dello status con l’ordine e la sicurezza nazionale.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti utilizzati, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.
  • I precedenti penali o amministrativi di familiari dell’istante non possono fondare automaticamente il diniego della cittadinanza in assenza di una specifica valutazione della condotta e dell’integrazione della richiedente.
  • Le condotte illecite di un familiare possono rilevare nella valutazione della domanda di cittadinanza quando l’Amministrazione motivi concretamente l’esistenza di una regia familiare, della fruizione familiare dei proventi, di collaborazione o protezione reciproca, ovvero della condivisione di schemi e valori devianti.
  • Il diniego di cittadinanza è viziato da difetto di motivazione quando si fonda esclusivamente sugli illeciti di familiari conviventi e non espone alcun elemento di collegamento comportamentale tra tali illeciti e la richiedente, né considera gli elementi favorevoli relativi alla sua personale integrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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