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Ordinanza

Ordinanza n. 340/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del lavoro n. 322/2025 pubblicata il 02/10/25 nel procedimento allibrato al n. R.G. n. 1008/2025.

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata documentazione dell'integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti relativa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. In esecuzione della sentenza, la dirigente scolastica ha adottato un decreto con cui ha riconosciuto alla docente € 1.701,00 per il periodo dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023 ed € 1.575,00 per il periodo dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024, per complessivi € 3.276,00. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'effettivo pagamento della somma, sul versamento della contribuzione INPS, sul pagamento del maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo e sul pagamento delle spese di lite relative al giudizio davanti al Tribunale ordinario.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di fornire, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte, documentati chiarimenti sull'effettiva esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato: pagamento dell'indennità di € 3.276,00 e degli accessori, versamento della contribuzione INPS e pagamento delle spese di lite del giudizio lavoristico. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 novembre 2026 per il prosieguo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione documenta soltanto il riconoscimento contabile o amministrativo della prestazione dovuta, il giudice può ordinare l'acquisizione di chiarimenti documentati sull'effettivo pagamento e sull'adempimento di tutti gli obblighi accessori risultanti dal giudicato.
  • L'ordine istruttorio impartito dal giudice dell'ottemperanza può essere assistito da un termine perentorio e riguardare non solo la sorte capitale, ma anche rivalutazione, interessi, contribuzione previdenziale e spese di lite, se tali obblighi derivano dal giudicato da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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