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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 314/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato il giudizio di primo grado riconoscendo ad Abitare s.a.s. il diritto a provvigione (5.400,00 euro pro capite più interessi) per l'attività di mediazione nella compravendita di una villetta a schiera a Sulmona. Di Carlo contestava l'ammissione, in appello, di nuove certificazioni CCIAA comprovanti l'iscrizione della società e della sua legale rappresentante nel ruolo dei mediatori e deduceva carenze di motivazione e vizio nell'apprezzamento delle prove e nell'omesso esame di fatti decisivi; la Santirocco contestava l'ammissibilità di tali documenti in appello in base alla nuova formulazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (modifiche D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012) e, alternativamente, sosteneva che, anche con il previgente testo, la prova dell'iscrizione doveva essere prodotta in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Di Carlo e dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale della Santirocco. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello che aveva ammesso in appello le certificazioni CCIAA ritenendole 'indispensabili' ai fini della decisione (applicando il previgente testo dell'art. 345, comma 3 c.p.c., ratione temporis, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 2 marzo 2012), e ha confermato che dalle risultanze istruttorie emergeva prova dell'attività di mediazione dell'Abitare s.a.s. e del nesso di causalità con la conclusione dell'affare. Di Carlo e Santirocco sono stati condannati, in solido, a rifondere le spese di giudizio alla controricorrente Abitare s.a.s.; il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo perché la notifica della sentenza era regolarmente eseguita presso uno dei difensori ancora in carica.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Applicato il testo previgente ratione temporis. Secondo la giurisprudenza citata, nel previgente testo l'appello può ammettere nuovi documenti anche quando il collegio li ritenga 'indispensabili' per la decisione; la Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite (Cass. n. 10790/2017) che definisce 'indispensabile' la prova idonea ad eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale

  • D.L. n. 83/2012, convertito L. n. 134/2012

    Rimodulazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c.; la Corte precisa che la nuova formulazione opera solo se la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo il decorso del termine transitorio (sentenza pubblicata dopo l'11/09/2012)

  • art. 1755 c.c.

    Disciplina della provvigione del mediatore: la pronuncia ribadisce che il diritto alla provvigione richiede un nesso di causalità adeguata tra l'attività di mediazione e la conclusione dell'affare

  • art. 2697 c.c.

    Norma sullo riparto dell'onere della prova richiamata in relazione alle censure sulla produzione documentale

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Regole di ammissibilità dei motivi in cassazione: il sindacato sulla motivazione è ristretto e l'omesso esame ai sensi del n. 5 richiede l'indicazione di un fatto storico non esaminato, decisivo e specificamente dedotto

  • art. 360-bis, comma 1 c.p.c.

    Richiamato per la dichiarazione di inammissibilità di motivi manifestamente infondati (menzionato nel testo come causa di inammissibilità del primo motivo)

  • art. 111 Cost.

    Il 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto dal giudice è quello che consente la comprensione del percorso logico del decisum; la Corte verifica che la motivazione della Corte d'Appello soddisfi tale requisito

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Rimando in tema di vizi che determinano nullità della sentenza per difetto della motivazione nel 'minimo costituzionale'

  • art. 183, comma 6 c.p.c.

    Termine per la produzione della prova documentale in primo grado, citato nella discussione sull'ammissibilità tardiva di documenti

  • art. 325 e art. 326 c.p.c.

    Termini per proporre impugnazione e calcolo dei termini richiamati per dichiarare tardivo il ricorso incidentale

  • art. 335 c.p.c.

    Norma sulla riunione dei ricorsi: la Corte ha riunito i ricorsi proposti separatamente da Di Carlo e Santirocco

  • art. 97 c.p.c.

    Consentita la condanna solidale alle spese processuali per la comunanza di interessi e convergenza difensiva tra i ricorrenti

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Riferimento relativo all'attestazione dei presupposti per il versamento di un contributo unificato aggiuntivo da parte dei ricorrenti, menzionata in dispositivo

  • L. n. 39/1989

    Normativa originaria sul ruolo dei mediatori richiamata nella discussione sulla natura della prova dell'iscrizione nel ruolo

  • D.Lgs. n. 59/2010, art. 73, comma 2

    Richiamato per la trasformazione dell'istituto dell'iscrizione dei mediatori nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gestita dalla CCIAA/Comune

  • L. n. 742/1969 e modifiche (art. 1, comma 1; L. n. 162/2014 ecc.)

    Richiamate per il computo dei termini e la sospensione feriale (periodo di sospensione dei termini nel mese di agosto)

Massime di principio

  • La produzione in appello di nuovi documenti è ammissibile con il previgente art. 345, comma 3 c.p.c. quando il collegio li ritiene 'indispensabili' alla decisione: 'indispensabile' significa eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale.
  • Se la sentenza di primo grado è stata pubblicata prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative transitorie (qui: prima del 11/09/2012), si applica il previgente testo dell'art. 345 c.p.c.; la valutazione temporalmente corretta è essenziale per decidere l'ammissibilità documentale in appello.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: non è sindacabile la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo casi di assenza totale di motivazione, motivazione apparente o contraddittoria oltre il 'minimo costituzionale'.
  • L'omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede la puntuale indicazione di un fatto storico concreto, già dedotto e discusso, decisivo per l'esito del giudizio; non vale la generica richiesta di rivalutazione probatoria.
  • Il diritto del mediatore alla provvigione richiede un nesso causale adeguato tra la sua attività e la conclusione dell'affare: è sufficiente, a seconda dei casi, il reperimento o l'indicazione dell'acquirente o il fatto che l'intervento del mediatore abbia posto le condizioni per la conclusione del contratto, anche se la stipula avviene successivamente o se l'incarico è formalmente scaduto.
  • La correttezza delle notificazioni e la tempestività delle impugnazioni sono decisive per l'ammissibilità dei ricorsi: la notifica ad uno dei difensori con pari poteri produce gli effetti di decorso dei termini e può comportare la tardività dell'impugnazione proposta successivamente.

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