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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 359/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Denver S.S., proprietaria di un capannone con una parete finestrata in Acireale, conveniva i vicini Daidone e Messina sostenendo che essi avevano edificato in violazione delle distanze previste (di almeno 10 metri) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e del Regolamento Edilizio comunale. Chiedeva quindi che l'edificio dei vicini fosse riportato alla distanza minima di 10 metri. In primo grado la domanda veniva accolta; la Corte d'Appello di Catania riformava la sentenza respingendo la domanda e condannando la Denver alle spese. La Denver proponeva ricorso per cassazione, deducendo in particolare che il portone del proprio capannone costituisce una "veduta" (porta-finestra) e che pertanto si applica la distanza di 10 metri; i controricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la priorità dell'edificazione e hanno sollevato questioni relative alla zona territoriale che consente costruzione in aderenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Denver S.S. e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei controricorrenti. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato, anche in fatto, che il portone del capannone non era strutturato come una porta-finestra idonea a consentire "inspectio et prospectio" nel fondo altrui, e pertanto non fosse configurabile l'obbligo delle distanze di 10 metri per vedute. La Corte ha inoltre precisato che la norma sulle distanze si applica alle vedute e non alle semplici luci. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; la Denver è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in complessivi 5.200 euro oltre accessori) e all'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9

    La disposizione che impone una distanza minima (10 m) riguarda le "pareti finestrate" intese come aperture che costituiscono vere e proprie vedute (idonee all'inspectio et prospectio). Non tutte le aperture o porte costituiscono vedute operanti l'obbligo di distanza.

  • Regolamento Edilizio del Comune di Acireale

    art. 9, punti 1, 3 e 4; deliberazione Consiglio Comunale n. 119/1981; Assessorato Regionale deliberazione n. 64/82

    Il regolamento locale richiama la disciplina del D.M. 1444/1968 sulle "pareti finestrate" e sulla distanza di 10 metri; tale richiamo va interpretato alla luce della distinzione tra vedute e semplici luci.

  • Codice Civile

    artt. 873, 874, 877, 2697

    Artt. 873 e ss.: disciplina delle vedute e delle distanze tra costruzioni; si applicano in presenza di fondi confinanti e di aperture qualificabili come vedute. Art. 2697: onere della prova grava su chi afferma un fatto; pertanto il soggetto che invoca la protezione delle distanze deve provare i presupposti fattuali (es. che l'apertura è una veduta, anteriorità delle costruzioni, contiguità dei fondi).

  • Codice di Procedura Civile

    artt. 115, 116, 132 comma 2 n. 4, 360 comma 1 n. 5, 375 c.p.c., 378 c.p.c., 380-bis c.p.c.

    Artt. 115-116: criteri di valutazione e acquisizione della prova. Art. 360 n.5: ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo: non sussiste quando il fatto storico è comunque stato considerato dal giudice anche se non tutte le risultanze istruttorie sono state analiticamente commentate. Art. 132 c.p.c.: vizi di motivazione/nullità non dedotti; disposizioni procedurali richiamate per la trattazione del ricorso.

  • D.P.R. 30 aprile 2002, n. 115

    Prevede l'ulteriore contributo unificato che può essere dovuto dal ricorrente nei casi indicati; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • La disciplina delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applica solo quando le aperture sono vere e proprie vedute, idonee all'inspectio et prospectio; porte ordinarie o semplici "luci" non fanno automaticamente scattare l'obbligo dei 10 metri.
  • Chi invoca il rispetto delle distanze (o la qualificazione di un'apertura come veduta) ha l'onere di provarne i presupposti fattuali, inclusa la natura dell'apertura e, se rilevante, l'anteriorità della costruzione.
  • Le valutazioni di merito del giudice di merito (soprattutto quelle relative all'apprezzamento delle caratteristiche tecniche di un'apertura o alle risultanze del CTU) sono difficilmente sindacabili in cassazione, salvo specifici vizi di motivazione o omessa considerazione assoluta di fatti decisivi.
  • Le norme del codice civile sulle distanze tra costruzioni operano in via ordinaria tra fondi confinanti: la presenza di un fondo interposto o previsioni urbanistiche (es. zona che consente aderenza) può escludere l'obbligo di osservare determinate distanze.
  • I regolamenti edilizi comunali che richiamano il D.M. 1444/1968 devono essere interpretati coerentemente con la distinzione giurisprudenziale tra vedute e luci; la mera dicitura "pareti finestrate" va intesa come riferita alle sole aperture qualificabili come vedute.

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