Cassazione Civile, Sentenza n. 322/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato estinto l'appello per mancata riassunzione entro il termine perentorio ex art.305 c.p.c., dopo l'interruzione automatica del processo per il fallimento di Iride s.r.l. (art.43, terzo comma, legge fall.). Questione centrale: determinare da quando decorre il termine per la riassunzione del processo interrotto (se dalla mera conoscenza dell'evento fallimentare o dalla comunicazione/ pronuncia giudiziale dell'interruzione). La curatela sosteneva che non vi era stata comunicazione giudiziale dell'interruzione prima della sua costituzione e che quindi il termine non era iniziato a decorrere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 07/05/2021, n.12154): il termine per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto per fallimento decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione è stata portata a conoscenza di ciascuna parte (pronuncia in udienza ovvero notifica/comunicazione di cancelleria). Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che la dichiarazione di interruzione non era stata pronunciata in udienza né comunicata/notificata al curatore; pertanto il termine ex art.305 c.p.c. non era iniziato a decorrere. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione perché esamini il merito, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Norme richiamate
art.43, comma 3 legge fallimentare
Prevede l'interruzione automatica del processo per l'apertura del fallimento; la Corte interpreta che l'interruzione opera ma il termine per la riassunzione decorre solo dalla conoscenza giudiziale dell'interruzione
art.305 cod. proc. civ.
Stabilisce l'estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine perentorio; la Corte precisa che l'operatività di tale estinzione è subordinata all'avvio del termine, che decorre dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione
Cass. Sez. Un., 07/05/2021, n.12154
Principio di diritto secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo per fallimento, il termine per la riassunzione decorre da quando la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte (pronuncia in udienza o notifica/comunicazione)
art.143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi e insolvenza)
Prevede analogamente che il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione; la Corte osserva che la giurisprudenza ha anticipato tale soluzione interpretativa e il legislatore l'ha poi recepita
artt.51 e 52 legge fallimentare
Affermano il principio di universalità soggettiva: i crediti nei confronti del fallito devono essere accertati secondo le regole del fallimento; implicano che vada valutata l'eventuale improcedibilità quando si agisca sui beni del fallito fuori del rito fallimentare
art.96 legge fallimentare
Consente l'ammissione al passivo con riserva e permette al curatore di proporre o proseguire impugnazioni; utilizzato per escludere l'improcedibilità delle domande che poggiano su crediti già accertati prima del fallimento
art.176, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in udienza costituisce mezzo idoneo a dare conoscenza alle parti dell'interruzione; se avvenuta in udienza fa decorrere il termine per la riassunzione
Massime di principio
- Il termine per la riassunzione del processo interrotto dal fallimento decorre solo dalla data in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è effettivamente portata a conoscenza di ciascuna parte: verificare sempre se c'è stata pronuncia in udienza o notifica/comunicazione di cancelleria
- Il principio si applica sia alle parti non fallite sia alla parte fallita e al curatore: la mera sopravvenuta dichiarazione di fallimento non fa partire il termine finché non è stata data formale conoscenza dell'interruzione
- Se la comunicazione/notifica dell'interruzione manca, la riassunzione fatta dopo quella comunicazione è tempestiva e impedisce l'estinzione; in caso contrario la decisione di merito può essere riformata in Cassazione e la causa rinviata
- Quando si agisce su posizioni creditorie nei confronti del fallito occorre considerare il rito concorsuale: tuttavia, se il creditore aveva già ottenuto una sentenza favorevole prima del fallimento può essere ammesso al passivo con riserva (art.96 legge fall.) e il curatore può proseguire l'impugnazione
- Per ridurre il rischio di estinzione, le cancellerie devono notificare o comunicare tempestivamente le dichiarazioni di interruzione e le parti/curatore devono documentare la ricezione e, se del caso, la tempestiva istanza di riassunzione
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