Cassazione Civile, Sentenza n. 366/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava le sentenze di merito che avevano respinto le sue domande relative alla successione della madre, chiedendo l'accertamento della simulazione dell'atto di conciliazione del 18-12-2001 tra la madre e il fratello (sostenendone la natura di donazione occulta) e la ricostruzione dell'asse ereditario con collazione e rendiconto rispetto ai prelievi eseguiti dal fratello in forza della procura generale rilasciata dalla madre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nell'interpretare la rinuncia della ricorrente contenuta nella conciliazione del 9-11-2001 come estesa a qualsiasi futura pretesa sulla successione della madre ancora in vita. La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui è nulla, ai sensi dell'art. 458 c.c., la transazione con la quale un futuro erede, mentre il de cuius è ancora in vita, rinunci a vantare diritti sulla futura successione (incluso il diritto di far accertare la simulazione di atti dispositivi del de cuius). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame, che dovrà valutare la portata dell'accordo del 18-12-2001 e le altre domande della ricorrente. Quanto al ricorso incidentale del resistente, la Cassazione lo ha accolto solo parzialmente (riguardo alla necessità di tener conto delle spese funerarie anticipate dal fratello come peso ereditario deducibile), ordinando che dalla somma dovuta venga detratta la metà delle spese funerarie anticipate; gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ha altresì disposto che il giudice del rinvio statuisca sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 458 cod. civ.
La Corte ha ritenuto nulla, per contrasto con il divieto dei patti successori, la transazione con la quale un futuro erede, mentre il de cuius è ancora in vita, rinuncia a vantare diritti sulla futura successione, incluso il diritto ad ottenere l'accertamento della simulazione di atti dispositivi del de cuius.
art. 557 cod. civ.
Richiamato nel contesto del divieto di patti successori in combinazione con l'art. 458; la giurisprudenza evidenzia che patti o transazioni che incidono sui diritti dei legittimari sulla futura successione sono nulli.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (n.3, n.4, n.5 richiamati nella decisione): la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di nullità/omesso esame/erronea applicazione di norme e ha accolto il motivo n.2 del ricorso principale ritenendo sussistente un vizio di motivazione e applicazione del diritto.
art. 2702 cod. civ.
Riferito nei motivi di cassazione originari (attinenza alla prova documentale); la Corte non ha ritenuto decisiva la censura basata su tale norma rispetto al fatto principale della rinuncia transattiva.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ricordato i limiti di sindacato in sede di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.
art. 2727 cod. civ.
Norma sulle presunzioni semplici: evocata nelle censure sulla valutazione presuntiva delle spese; la Corte ha precisato che la semplice prospettazione di inferenze alternative non è sufficiente in Cassazione.
art. 2729 cod. civ.
Norma sulle regole delle presunzioni: la Corte ha indicato che la censura in cassazione per falsa applicazione di art.2729 richiede di mostrare che il giudice abbia basato il ragionamento su presunzioni non gravi, precise e concordanti; tale profilo non è risultato provato.
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova: la Corte ha affermato i limiti del sindacato di merito in sede di legittimità e che non si può contestare la valutazione equilibrata delle prove fatta dal giudice di merito senza specifiche censure di violazione di legge.
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato tra le norme contestate in ordine alle spese di lite; la Corte ha ritenuto che la condanna per spese di grado debba essere rivista alla luce della fondatezza del motivo principale.
art. 752 cod. civ.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le spese funerarie costituiscono un peso ereditario che l'erede che le anticipa può far valere come credito pro quota nei confronti degli altri coeredi.
art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese del giudizio di legittimità: la Corte ha disposto che il giudice del rinvio statuisca sulle spese di Cassazione.
Massime di principio
- Una transazione o patto con cui un futuro erede, mentre il disponente è ancora in vita, rinuncia a pretese sulla futura successione è nullo per violazione del divieto dei patti successori (art. 458 c.c. e correlati).
- La legittimazione a contestare la simulazione di atti dispositivi del de cuius si acquista concretamente solo dopo l'apertura della successione: fino ad allora l'eventuale rinuncia è invalida se incide sui diritti successori futuri.
- In sede di Cassazione è difficile rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio fatta dal giudice di merito: occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o omissioni in relazione a fatti decisivi (art. 360 c.p.c.).
- Le spese funerarie anticipate da un coerede costituiscono debito ereditario (art. 752 c.c.) e devono essere computate nel riparto fra coeredi; ciò può ridurre l'ammontare recuperabile a titolo di prelievi ingiustificati.
- Se un giudice di merito non ha esaminato correttamente la portata di una rinuncia o di un accordo transattivo che incide sui diritti successori, la decisione è soggetta a cassazione e rinvio affinché il giudice di merito valuti la validità del negozio alla luce del divieto dei patti successori.
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