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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 299/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano l'obbligo di restituzione degli importi percepiti (1.1.2008 - 10.1.2010) come gettoni di presenza per la partecipazione all'Ufficio di presidenza, alla Conferenza dei capigruppo e alla Conferenza di programmazione, sostenendo che il divieto di cumulo previsto dall'art. 83, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riguarda attività diverse da quelle contemplabili dall'art. 82, comma 2 ("consigli e commissioni") e che, perciò, le sedute dei predetti organismi dovevano essere equiparate, anche sul piano economico, alle Commissioni consiliari e non soggette a restituzione

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato estinto il processo nei confronti di Alberici Adriana e Di Puccio Stefano per rinuncia. Ha confermato che il gettone di presenza previsto dall'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 è riconoscibile solo per la partecipazione a "consigli e commissioni" nel senso delimitato dalla norma e non comprende l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei capigruppo e la Conferenza di programmazione; ha altresì ritenuto che l'art. 83, comma 2 non sia la disposizione applicabile per giustificare il riconoscimento dei gettoni per tali organismi interni. La sentenza impugnata è dunque confermata; spese processuali compensate per la novità della questione

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 82, comma secondo

    La Corte interpreta in senso restrittivo l'espressione "consigli e commissioni": il diritto al gettone di presenza spetta solo per la partecipazione a tali organi e non si estende alle altre articolazioni interne quali Ufficio di presidenza, Conferenza dei capigruppo e Conferenza di programmazione

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 83, comma secondo

    "per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche"

    La norma è rivolta a disciplinare la cumulabilità di compensi con altre cariche pubbliche e non a costituire una base per riconoscere gettoni di presenza interni: non è la disposizione applicabile per legittimare compensi per gli organismi interni del consiglio

  • legge 23 dicembre 2007, n. 244 (art. 2)

    Ricondotta quale fonte che ha riformato gli artt. 82 e 83 con finalità di contenimento della spesa per gli enti locali; conferma la ratio restrittiva e coordinata delle norme sugli emolumenti

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 38

    Riconosce autonomia funzionale e organizzativa ai consigli comunali e provinciali ma non implica che ogni organismo interno possa legittimamente dare luogo a un emolumento distinto rispetto ai gettoni previsti dall'art. 82

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 96

    Finalizzato a evitare la proliferazione di organismi interni e a contenere spese; supporta l'interpretazione restrittiva sulle possibilità di attribuire emolumenti distinti

  • legge 27 dicembre 1985, n. 816

    Citata a titolo storico per mostrare la continuità di una disciplina mirata a evitare moltiplicazioni di emolumenti agli amministratori locali

  • Costituzione, artt. 117 e 118

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere il principio di autonomia locale; la Corte rileva però che i limiti statali al profilo finanziario costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e possono legittimamente comprimere parzialmente l'autonomia locale

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Richiamato nella parte finale della sentenza in ordine agli adempimenti e versamenti: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento relativo agli obblighi connessi

Massime di principio

  • Il gettone di presenza previsto dall'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 si applica in via restrittiva solo alle partecipazioni alle sedute di 'consigli e commissioni' intese nella loro funzione tipica (consultiva, istruttoria, propositiva e/o deliberativa) e non alle altre articolazioni interne dell'organo consiliare come uffici di presidenza o conferenze dei capigruppo
  • La materia degli emolumenti degli amministratori locali è soggetta a principi statali di coordinamento e contenimento della spesa: l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali non può essere usata per eludere le limitazioni poste dalla legge statale
  • L'art. 83, comma 2, ha funzione principale di disciplinare la cumulabilità dei compensi con altre cariche pubbliche e non costituisce base per attribuire gettoni di presenza per organismi interni al consiglio
  • Se un ente locale vuole che la partecipazione a un organismo dia luogo a compenso distinto, deve verificare preventivamente che l'organo rientri nella nozione di "consigli e commissioni" ai sensi dell'art. 82 o che esista una specifica e legittima previsione normativa nella disciplina primaria, altrimenti il compenso può essere sottoposto a rivendicazione e restituzione
  • In casi analoghi è utile valutare: la natura e le funzioni dell'organismo (se ha compiti istruttori/decisionali tipici di commissione), la previsione statutaria/regolamentare, la finalità pubblica dell'emolumento e la coerenza con la disciplina nazionale sul contenimento della spesa

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