Ordinanza n. 759/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 2627/2023 in data 13 giugno 2023 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, n. 288 del 30 gennaio 2026, limitatamente alla distrazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
È stata presentata istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 288 del 30 gennaio 2026. Il provvedimento aveva disposto per mero errore materiale la distrazione delle spese di lite in favore di più difensori, anziché in favore del solo procuratore della parte ricorrente che aveva anticipato le spese. L'istanza chiedeva quindi la rettifica delle espressioni plurali utilizzate a pagina 3 e della statuizione sulle spese riportata a pagina 5.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione della sentenza n. 288 del 30 gennaio 2026. A pagina 3, l'espressione "in favore dei difensori" è sostituita da "in favore del difensore" e l'espressione "i quali dichiarano" da "il quale dichiara". A pagina 5, la previsione del pagamento in favore dei patrocinatori antistatari, in persona di quattro avvocati, ciascuno per un quarto, è sostituita dalla disposizione in favore del solo procuratore anticipatario indicato nel provvedimento. Il TAR ha precisato che la correzione dell'errore materiale, avendo natura sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale, può essere disposta in ogni tempo. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti e della chiusura del ricorso nel sistema informatico dopo pubblicazione e comunicazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
può essere disposta in ogni tempo
La disposizione è ritenuta applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato e consente la correzione dell'errore materiale senza un limite temporale, secondo il richiamo operato dal giudice.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale contenuto in una pronuncia, quando non comporta una nuova valutazione giurisdizionale della controversia ma rettifica una divergenza meramente materiale tra la decisione e la volontà espressa dal giudice, ha natura sostanzialmente amministrativa e può essere disposta in ogni tempo.
- La correzione della statuizione sulla distrazione delle spese è ammissibile quando la pronuncia, per mero errore materiale, indica una pluralità di difensori invece del solo procuratore che abbia dichiarato di aver anticipato le spese e richiesto la distrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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