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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32542/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione, in sede fallimentare, di una domanda di rivendica e restituzione di una serie di beni mobili asseritamente di proprietà della società ricorrente e concessi in locazione, insieme a una porzione di capannone industriale, a una società poi fallita. La domanda di insinuazione al passivo era stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato e tale esito era stato confermato dal Tribunale in opposizione, ritenendo che i beni richiesti in restituzione fossero indicati solo tramite elencazione e riferimenti a fatture, senza una descrizione analitica e specifica sufficiente a soddisfare il requisito di legge; il tribunale aveva inoltre escluso che le fatture e il verbale di inventario potessero integrare adeguatamente la descrizione e aveva considerato esplorative le richieste istruttorie. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 93 e 103 l.fall. e 948 c.c., per avere il tribunale omesso di valorizzare le fatture ai fini dell'individuazione dei beni rivendicati; 2) violazione dell'art. 1378 c.c., sostenendo che la descrizione contenuta nelle fatture, con i documenti di trasporto, consentisse di individuare specificamente i beni; 3) violazione dell'art. 103 l.fall., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 621 c.p.c., per non avere considerato il verbale di inventario allegato al contratto e gli altri documenti prodotti, che avrebbero dimostrato la titolarità dei beni e la loro corrispondenza con quelli rinvenuti nella procedura.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto errata la decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso che i documenti allegati, in particolare le fatture, potessero concorrere alla individuazione dei beni oggetto della domanda di rivendica/restituzione. Secondo la Corte, l'oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. va individuato sulla base delle complessive indicazioni contenute nel ricorso e nei documenti allegati; pertanto, non è corretto esigere che la descrizione sia ricavata soltanto dal testo del ricorso senza considerare gli allegati. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    la domanda di rivendica o restituzione nel passivo deve contenere la descrizione del bene; l'inammissibilità consegue solo se tale requisito è omesso o assolutamente incerto, e la individuazione del bene può risultare anche dagli allegati.

  • art. 103 l.fall.

    richiamato come norma sulla rivendica/restituzione nel fallimento, in combinazione con l'art. 93 l.fall.

  • art. 948 c.c.

    richiamato quale base dell'azione di rivendicazione dei beni mobili.

  • art. 1378 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la sufficiente determinatezza dei beni oggetto della domanda.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della prova presuntiva della titolarità dei beni.

  • art. 621 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina dell'opposizione e della prova sui beni pignorati/inventariati.

  • art. 95 l.fall.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per i limiti entro cui il giudice decide sulle domande nel passivo.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per sottolineare che la domanda di insinuazione al passivo è soggetta a un grado di specificità maggiore rispetto alla normale domanda giudiziale.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato in relazione all'opposizione allo stato passivo e al diritto di impugnazione.

Massime di principio

  • Nella domanda di ammissione al passivo per rivendica o restituzione di beni mobili, la descrizione del bene deve consentirne la specifica e precisa individuazione; l'inammissibilità è giustificata solo quando il requisito sia omesso o assolutamente incerto.
  • L'oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. non si ricava dal solo testo del ricorso, ma dall'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e nei documenti allegati, che possono concorrere alla individuazione dei beni richiesti.
  • Nel procedimento di verifica del passivo, l'onere di specificazione della domanda risponde all'esigenza di consentire il contraddittorio tra tutti gli interessati e di delimitare correttamente l'ambito del decidere, ma non autorizza a trascurare gli allegati che integrano la domanda.
  • Le valutazioni sulle prove istruttorie sono logicamente successive all'accertamento della sufficiente individuabilità del bene rivendicato; se manca tale verifica preliminare, ogni contestazione sugli strumenti di prova resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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