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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03583/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13/06/2024 deducendo, in sostanza, che la Corte avrebbe dovuto escludere la recidiva e rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole. Il ricorso mirava quindi a ottenere un diverso apprezzamento del merito sulla scelta di applicare la recidiva, sostenendo implicitamente che i precedenti non giustificassero tale aggravamento. La Corte di cassazione rileva però che la decisione impugnata aveva già valorizzato numerosi precedenti, anche specifici, ritenuti indicativi della non occasionalità della condotta e della maggiore pericolosità del ricorrente, con recidiva applicata e bilanciata in equivalenza con le attenuanti generiche. Il motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità perché diretto solo a sollecitare una diversa valutazione di merito del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere concretamente applicata quando i precedenti dell'imputato, anche specifici, evidenziano la non occasionalità della condotta e una maggiore pericolosità; il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche può essere compiuto in equivalenza.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere bilanciate con la recidiva anche in termini di equivalenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e diversa valutazione del merito del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sulla recidiva non sia manifestamente illogica o arbitraria.
  • La presenza di numerosi precedenti, anche specifici, può legittimare il riconoscimento della recidiva perché esclude l'occasionalità della condotta e denota una maggiore pericolosità dell'autore.
  • Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche può essere effettuato anche in termini di equivalenza, ove il giudice di merito dia conto delle ragioni della scelta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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