Sentenza del 13/09/2017 n. 5310 - Comm. Trib. Prov. Milano
Perequazione urbanistica aree agricole non edificabili - Imposizione IMU - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa. Le aree E1 sono state considerate non edificabili perché destinate all'attività agricola e prive della possibilità concreta di realizzare interventi edilizi. La perequazione urbanistica rileva nei rapporti e nelle scelte di pianificazione urbanistica, ma non modifica la natura tributaria dell'area né consente di applicare l'IMU a un bene non effettivamente edificabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'IMU di aree classificate come E1, destinate esclusivamente ad attività agricola e non suscettibili di interventi edificatori. L'ente impositore richiamava il concetto di perequazione urbanistica per sostenere la rilevanza edificatoria delle aree. Il contribuente contestava invece l'imposta, sostenendo che l'area non fosse effettivamente edificabile.
Norme richiamate
Disciplina dell'IMU
L'IMU è collegata alla natura intrinseca del bene e, per le aree, presuppone che esse siano effettivamente edificabili secondo la disciplina urbanistica applicabile.
Perequazione urbanistica
La perequazione urbanistica opera sul piano della pianificazione e dell'assetto urbanistico del territorio, ma non determina automaticamente l'edificabilità fiscale dell'area e non può fondare, da sola, l'imposizione IMU.
Classificazione urbanistica E1
La destinazione E1 ad attività agricola, accompagnata dall'assenza di possibilità edificatoria, comporta la qualificazione dell'area come non edificabile ai fini dell'IMU.
Massime di principio
- Ai fini IMU, non è sufficiente che un'area sia inserita in un meccanismo di perequazione urbanistica: occorre verificare se essa sia concretamente edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
- La destinazione agricola non comporta automaticamente l'esenzione dall'IMU in ogni caso, ma quando l'area non consente effettivi interventi edificatori può escludere la qualificazione come area edificabile.
- La valutazione tributaria deve concentrarsi sulle caratteristiche oggettive e sulla disciplina urbanistica concretamente applicabile al terreno, non su potenzialità astratte o compensazioni previste dalla pianificazione.
- In una controversia analoga è essenziale produrre il certificato di destinazione urbanistica, le norme tecniche di attuazione e ogni documento utile a dimostrare l'assenza di una reale capacità edificatoria.
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