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Sentenza

Sentenza n. 11701/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione", nella parte in cui: i) approva l'operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell'offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026; ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni; iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici [...] POLYGON S.P.A. [...]"; - del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all'esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A.; - di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente; e per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione;

Giustizia amministrativa202604322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione della Regione Lazio di non accogliere la richiesta di secretazione dell'offerta tecnica e di renderla disponibile agli altri concorrenti utilmente classificati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e il verbale del RUP relativi a una gara centralizzata per la manutenzione di apparecchiature biomediche, nella parte concernente il rigetto della richiesta di secretazione della propria offerta tecnica relativa al lotto 2. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità manifesta, motivazione perplessa e contraddittoria, violazione del giusto procedimento, dei principi di concorrenza e par condicio, sviamento e dell’art. 41 Cost. La società ha sostenuto di avere presentato un’analitica dichiarazione di riservatezza e che le parti dell’offerta richieste in secretazione riguardassero il proprio know-how aziendale, la cui divulgazione avrebbe arrecato un indebito svantaggio competitivo. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale divulgazione dell’offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, trattando congiuntamente i tre motivi per connessione. Ha ritenuto che l’oscuramento dell’offerta tecnica costituisca un’eccezione alla regola della trasparenza e dell’accessibilità e debba essere interpretato restrittivamente. La dichiarazione dell’operatore deve individuare specificamente le informazioni riservate e comprovare che esse costituiscano segreti tecnici o commerciali secondo i requisiti dell’art. 98 del codice della proprietà industriale: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla. Il generico richiamo al know-how aziendale non è sufficiente. Nel caso concreto, la richiesta della ricorrente era stata ritenuta dal RUP generica, ripetitiva e stereotipata, riferita a elementi ordinari di un’offerta tecnica, quali manutenzione, inventario, formazione, orari e contact center, senza dimostrare né il vantaggio concorrenziale concreto e attuale derivante dalla divulgazione né l’adozione di misure interne di protezione. Proprio la genericità della richiesta non consentiva all’amministrazione di individuare specifiche parti realmente coperte da segreto, sicché era legittima la messa a disposizione integrale dell’offerta. Il TAR ha escluso la rilevanza, nella controversia, del diverso bilanciamento tra riservatezza e esigenze difensive del concorrente richiedente l’accesso, poiché il giudizio riguardava il rigetto della richiesta di oscuramento. Ha respinto anche la domanda risarcitoria, essendo legittimo l’operato amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore della Regione Lazio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata con riferimento alla dichiarazione motivata e comprovata dell’operatore economico e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali.

    L’oscuramento dell’offerta è un’eccezione alla regola dell’accesso e richiede una dichiarazione motivata e una prova specifica della natura riservata delle informazioni.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disposizione consente di sottrarre all’accesso, ossia oscurare, parti dell’offerta dell’operatore economico.

    La sottrazione all’accesso deve essere interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi; non è sufficiente un generico richiamo al know-how aziendale.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    I requisiti normativi di segretezza oggettiva, valore economico e misure di protezione costituiscono il parametro per valutare la fondatezza della richiesta di secretazione dell’offerta.

  • art. 22 l. 241/1990

    Sono richiamati i documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, anche se di natura privatistica, nonché i principi di imparzialità e trasparenza.

    La regola generale è l’accessibilità dei documenti amministrativi; le esclusioni sono tipiche e tassative.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare mediante riferimento a precedenti giurisprudenziali pertinenti.

  • art. 116 c.p.a.

    È indicato quale base processuale della domanda di accertamento del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l’illegittimità dell’operato amministrativo.

Massime di principio

  • La secretazione totale o parziale dell’offerta tecnica nelle gare pubbliche costituisce un’eccezione alla regola della trasparenza e dell’accesso e deve essere interpretata restrittivamente.
  • L’operatore economico che chiede l’oscuramento deve individuare in modo chiaro e specifico le informazioni riservate e dimostrare, secondo l’art. 98 del d.lgs. 30/2005, la loro segretezza oggettiva, il valore economico derivante dalla segretezza e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle.
  • Il generico richiamo al know-how, all’originalità dell’organizzazione aziendale o alla peculiarità dell’offerta non dimostra l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Occorre provare un vantaggio concorrenziale concreto e attuale derivante dalla divulgazione.
  • Non ogni elemento originale dello schema tecnico dell’offerta è coperto da segreto: la tutela riguarda elaborazioni o studi specialistici, potenzialmente applicabili a una serie indeterminata di appalti, la cui conoscenza da parte dei concorrenti procurerebbe un indebito vantaggio.
  • Quando la dichiarazione dell’operatore è generica e non consente di individuare specifiche informazioni segrete, la stazione appaltante può legittimamente disporre l’ostensione integrale dell’offerta, senza che ciò integri difetto di istruttoria o di motivazione.
  • La legittima divulgazione dell’offerta non esclude, in caso di uso improprio delle informazioni acquisite, la possibilità di tutela mediante gli strumenti civilistici applicabili alla concorrenza sleale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaProcedura di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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