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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00884/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per diffamazione ai danni di Carluccio Giuseppe. Due i motivi principali: (1) doglianza relativa alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello che denunciava la mancanza nel fascicolo del dibattimento del corpo del reato (il video giornalistico ritenuto diffamatorio) e nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.; si affermava così la violazione del diritto di difesa (richiamo artt. 581, 591 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6 CEDU); (2) eccezione di ne bis in idem rispetto a un precedente procedimento concluso con sentenza assolutoria (n. 808/2021) per fatti analoghi: si deduceva l'improcedibilità per sovrapposizione dei fatti e violazione di norme nazionali e sovranazionali (art. 649 c.p.p., art. 4 Prot. 7 CEDU, art. 50 CDFUE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il video fosse stato prodotto dalla persona offesa, acquisito nel fascicolo per il dibattimento su richiesta del PM e visionato dal Tribunale; l'avviso ex art. 415 bis aveva messo il supporto a disposizione dell'imputato, quindi la dedotta impossibilità di difendersi era generica e infondata. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (idem factum): la precedente assoluzione riguardava una condotta del 6/9/2018 mentre il procedimento in esame riguardava una condotta del 13/10/2019; la diversa collocazione temporale e la mancanza, nel ricorso, dell'allegazione della sentenza assolutoria hanno reso infondata la eccezione di ne bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 110, art. 81, art. 595 comma 3 cod. pen.

    Norme sostanziali del reato per cui è stato condannato il ricorrente: concorso di persone (art.110), continuazione/concorrente di reati (art.81) e diffamazione aggravata (art.595 comma 3). Sono state richiamate come fondamento della condanna confermata.

  • art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti di specificità dell'impugnazione: la Corte ricorda l'onere di specificità del motivo d'appello e che la mancata esposizione argomentata rispetto alle ragioni della decisione impugnata può determinare inammissibilità.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata fra le norme processuali pertinenti alla doglianza sulla specificità dei motivi d'impugnazione e alla regolarità del gravame in appello.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo invocato dal ricorrente; la Corte ha esaminato il tema diritto di difesa e specificità dell'appello alla luce di questo principio e della giurisprudenza consolidata.

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un processo equo; evocato dal ricorrente in relazione alla presunta impossibilità di difesa per mancata acquisizione del corpo del reato. La Corte ha ritenuto la censura generica e non provata.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità assolute che il ricorrente invocava in relazione alla presunta mancanza del video nel fascicolo; la Corte ha ritenuto che il materiale fosse stato effettivamente acquisito e disponibile, perciò l'eccezione non era fondata.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma nazionale sul divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem processuale). La Corte l'ha applicata interpretando il principio richiedente identità del fatto in senso storico-naturalistico (condotta-evento-tempo).

  • art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamata come principio sovranazionale analogo al divieto di bis in idem: nessuno può essere perseguito per un reato per il quale è già stato definitivamente assolto o condannato. La Corte conferma l'orientamento che privilegia l'identità degli atti materiali.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Norma convenzionale sul divieto di doppio processo; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (es. Zolotukhin) che interpreta il divieto focalizzandosi sull'identità degli atti materiali (idem factum) piuttosto che sulla pura qualificazione giuridica.

  • d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150, art. 33 comma 1 lett. d)

    «codificato il requisito della specificità C.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello»

    Richiama la recente codificazione del requisito di specificità dei motivi d'impugnazione in appello; la Corte applica tale principio richiedendo che il ricorrente individui e argomenti le ragioni per cui contesta la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in appello o in cassazione è necessario specificare e motivare i rilievi in rapporto diretto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata: la mera enunciazione generica non è sufficiente.
  • Se si deduce la mancata acquisizione di un elemento probatorio (ad es. video), occorre allegare e provare concretamente la mancanza (verbali, istanze, mancate produzioni) e dimostrare l'effettivo pregiudizio alla difesa; se il materiale risulta acquisito e visionato dal giudice di merito la censura è debole.
  • Il ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (idem factum): devono coincidere condotta, evento e contesto temporale; atti simili posti in momenti diversi possono costituire fatti distinti e non precludere un nuovo giudizio.
  • L'eccezione di ne bis in idem può essere sollevata anche in sede di cassazione e può essere valutata d'ufficio dal giudice, ma il soggetto che la deduce deve allegare il provvedimento definitivo che costituisce la preclusione (sentenza definitiva del precedente procedimento).
  • La mera somiglianza di contenuti diffamatori non basta a impedire una successiva azione penale quando le condotte siano materialmente separate nel tempo o nel contesto; la prova documentale della sovrapposizione è determinante.
  • In caso di ricorsi basati su nullità formali o processuali, è essenziale dimostrare concretamente come la presunta nullità abbia inciso sul diritto di difesa, altrimenti la censura sarà considerata generica e infondata.

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