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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1096/2022 del 16/11/2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto ai ricorrenti somme a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1096/2022 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. La sentenza aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.000,00 in favore di ciascun ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, a titolo di bonus Carta del Docente previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto, oltre all'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dare esecuzione al titolo. Il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 20 giugno 2025, la notificazione del titolo all'amministrazione il 2 dicembre 2022 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 4 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti per l'esecuzione del giudicato: il titolo era passato in giudicato e il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era decorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Marsala mediante il pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, con gli accessori dovuti e nei limiti indicati nel ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Dipartimento, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza dei ricorrenti, in caso di ulteriore inadempimento e di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, applicato analogicamente, per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari, compreso il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, imponendo il pagamento delle somme riconosciute dal titolo e dei relativi accessori secondo quanto stabilito dalla sentenza.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a una successiva istanza della parte e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell'amministrazione può operare senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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